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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45702/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (sezione per il riesame) che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere. I difensori lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento e mancata autonoma valutazione degli elementi probatori, contestando la sussistenza dei gravi indizi in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) e alla partecipazione concorsuale ai singoli episodi estorsivi (capi 4, 17, 19, 22, 32, 33). In particolare si contestava: errata lettura/interpolazione delle intercettazioni; mancanza di utilità o interesse personale in alcuni episodi; assenza di prova della consapevolezza delle vittime e dell'aggravante mafiosa in vari capi; insufficiente prova del requisito soggettivo per l'associazione; e inesistenza o attenuazione delle esigenze cautelari (datazione dei fatti, marginalità del ruolo, motivazioni familiari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, confermando la valutazione dei gravi indizi basata su intercettazioni, riprese video e altre emergenze probatorie. La Corte ha condiviso la ricostruzione della partecipazione di Ferraro alla cosca Piromalli e la qualificazione (consumata o tentata) dei vari episodi estorsivi, ha valutato fondata la sussistenza dell'aggravante mafiosa per alcuni capi e legittime le esigenze cautelari alla luce della presunzione di pericolosità associativa; ha escluso però l'aggravante per taluni episodi dove mancava prova della consapevolezza delle vittime. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e ha disposto la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Disciplina il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto provata l'intraneità del ricorrente nella cosca Piromalli sulla base delle intercettazioni, delle dichiarazioni e del contributo operativo agli episodi estorsivi.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante di cui alla normativa sull'associazione mafiosa (metodo e finalità agevolative); la Corte ha verificato la sussistenza di tale aggravante per alcuni capi (metodo e/o finalità di agevolazione della cosca) e la sua esclusione per altri, in base agli elementi probatori specifici.

  • art. 629 cod. pen.

    Delitto di estorsione; contestato in più capi sia nella forma consumata che tentata e valutato alla luce delle intercettazioni, delle immagini video e degli accadimenti riscontrati.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sulla tentata fattispecie; applicata per la riqualificazione di alcuni episodi come tentata estorsione quando non risultava completata l'azione criminosa.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di pericolosità sociale e (in parte) una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per soggetti inseriti in associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto non superata tale presunzione in assenza di prova della recisione del vincolo associativo.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Disposizione sull'obbligo di trasmettere il provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha ordinato l'adempimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 48/2015 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata dalla Corte per il principio secondo cui la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare per il concorrente esterno è stata dichiarata incostituzionale; resta invece valida la possibilità di applicare la custodia a chi risulti inserito nell'associazione.

Massime di principio

  • Intercettazioni telefoniche e ambientali, con riscontri oggettivi (video, geolocalizzazioni), possono costituire gravi indizi idonei a provare partecipazione associativa e responsabilità in estorsioni quando risultino coerenti e univoche.
  • La Corte di legittimità non rivede il merito della valutazione probatoria: per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare un vizio di diritto o di motivazione non meramente una diversa valutazione dei fatti.
  • Per configurare l'aggravante di carattere mafioso occorre dimostrare che la condotta sia finalizzata ad agevolare l'associazione o sia realizzata con il metodo mafioso; il mero contesto mafioso non è di per sé sufficiente senza elementi che colleghino la condotta agli interessi della cosca.
  • La presunzione di pericolosità e l'adeguatezza della custodia cautelare per i soggetti inseriti in associazione mafiosa (art. 275, comma 3) può essere superata solo dimostrando la recisione effettiva del vincolo associativo.
  • Nei casi di estorsione, anche l'uso di intermediari o la pressione su terzi può integrare il reato se idoneo a procurare un profitto ingiusto o a realizzare l'obiettivo della consorteria.
  • La riqualificazione di fatti in tentata o consumata dipende dalla prova dell'effettivo compimento dell'azione: l'assenza di completamento giustifica la qualificazione come tentativo.

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