Sentenza del 11/09/2019 n. 5007 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Rimborso eccedenza d'imposta - Presentazione modello VR - Esigibilità credito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il momento in cui il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA deve considerarsi esercitato e il termine applicabile per farlo valere. Secondo la decisione, è sufficiente che il contribuente manifesti la volontà di ottenere il rimborso compilando il quadro RX4 della dichiarazione annuale. La presentazione del modello VR non costituisce un requisito per l’esistenza del diritto, ma soltanto un presupposto per rendere il credito esigibile. Anche in caso di cessazione dell’attività, quando non è possibile riportare l’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, la richiesta formulata tempestivamente nella dichiarazione non è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta: la compilazione del quadro RX4 è stata ritenuta sufficiente a esercitare il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA. Il modello VR rileva soltanto ai fini dell’esigibilità materiale del credito e la sua mancata presentazione non determina la perdita del diritto già esercitato in dichiarazione. In tali casi si applica il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c., e non il termine biennale di decadenza dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 30 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina il rimborso dell’eccedenza IVA e consente al contribuente di manifestare la volontà di ottenere il rimborso nella dichiarazione annuale, secondo le modalità previste.
Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
Prevede un termine biennale di decadenza per la restituzione di tributi, ma tale termine non si applica quando il diritto al rimborso IVA sia stato tempestivamente esercitato mediante la dichiarazione annuale.
Si applica il termine ordinario di prescrizione decennale al diritto di rimborso già manifestato nella dichiarazione, anche se il modello VR non è stato presentato.
Cassazione, sentenza n. 19115/2016
Richiamata a sostegno del principio secondo cui la richiesta di rimborso può risultare dalla dichiarazione annuale e il modello VR non costituisce elemento essenziale per l’esistenza del diritto.
Cassazione, sentenza n. 4559/2017
Conferma la distinzione tra esercizio del diritto al rimborso e successiva esigibilità del credito.
Cassazione, sentenza n. 17151/2018
Richiama l’applicazione della prescrizione decennale al credito IVA richiesto tempestivamente in dichiarazione, anziché del termine biennale di decadenza.
Massime di principio
- Per il rimborso dell’eccedenza IVA, la volontà del contribuente può essere validamente manifestata attraverso la compilazione dell’apposito quadro della dichiarazione annuale; il modello VR può avere funzione successiva o procedurale.
- Occorre distinguere tra il momento in cui il diritto al rimborso viene esercitato e il momento in cui il credito diventa concretamente esigibile: la mancata presentazione di un modello procedurale non elimina necessariamente un diritto già dichiarato.
- Quando il rimborso è stato richiesto tempestivamente nella dichiarazione, non dovrebbe applicarsi il termine biennale di decadenza previsto per domande autonome di restituzione, ma il termine ordinario decennale di prescrizione.
- La cessazione dell’attività non impedisce il rimborso dell’eccedenza IVA, soprattutto quando il contribuente non può più utilizzare il credito in detrazione nell’anno successivo.
- È comunque opportuno conservare la dichiarazione annuale, la prova della sua presentazione e ogni documentazione relativa all’eccedenza IVA e alla richiesta di rimborso, poiché la concreta applicazione del principio dipende dalla corretta e tempestiva compilazione della dichiarazione.
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