Sentenza del 11/09/2019 n. 4988 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Avviso di accertamento- Presupposto impositivo - Presunta inagibilità - Agevolazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell’Imu, sostenendo che gli immobili fossero in fase di ristrutturazione e presumibilmente inagibili e che, per tale ragione, non dovesse applicarsi l’imposta o dovesse riconoscersi una riduzione. La controversia riguardava quindi la sussistenza del presupposto impositivo e la possibilità di ottenere agevolazioni in assenza di un accertamento comunale o di una dichiarazione formale di inagibilità.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mera ristrutturazione non elimina il presupposto impositivo quando gli immobili sono nella disponibilità del contribuente, risultano regolarmente iscritti al catasto edilizio urbano e hanno una rendita catastale attribuita. Inoltre, non spetta alcuna riduzione per inagibilità se il Comune non ha accertato formalmente tale condizione e il contribuente non ha presentato una specifica dichiarazione. L’avviso di accertamento è pertanto risultato fondato.
Norme richiamate
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
La disciplina dell’Imu collega il presupposto dell’imposta alla titolarità o disponibilità di immobili, senza escluderlo per il solo fatto che l’immobile sia interessato da lavori di ristrutturazione.
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8, 9 e 14
Le disposizioni in materia di imposta municipale propria confermano l’obbligo impositivo sugli immobili iscritti in catasto e consentono agevolazioni o riduzioni per inagibilità solo quando la relativa condizione sia formalmente accertata o dichiarata secondo le modalità previste.
Massime di principio
- La ristrutturazione di un immobile, da sola, non fa venir meno l’obbligo di pagare l’Imu se il contribuente ne mantiene il possesso e l’immobile è accatastato con rendita.
- L’eventuale inagibilità o inabitabilità deve essere dimostrata e formalizzata secondo le procedure applicabili: non è sufficiente una valutazione unilaterale o la mera presenza di lavori.
- Per ottenere una riduzione Imu è normalmente necessario un accertamento del Comune oppure una dichiarazione del contribuente presentata nei termini e nelle forme previste dalla normativa locale.
- In caso di contestazione di un avviso Imu, occorre verificare non solo lo stato materiale dell’immobile, ma anche la sua iscrizione catastale, la rendita attribuita e l’esistenza di atti o dichiarazioni formali sull’inagibilità.
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