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Sentenza

Sentenza del 11/09/2019 n. 4988 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Imu - Avviso di accertamento- Presupposto impositivo - Presunta inagibilità - Agevolazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la debenza dell’Imu, sostenendo che gli immobili fossero in fase di ristrutturazione e presumibilmente inagibili e che, per tale ragione, non dovesse applicarsi l’imposta o dovesse riconoscersi una riduzione. La controversia riguardava quindi la sussistenza del presupposto impositivo e la possibilità di ottenere agevolazioni in assenza di un accertamento comunale o di una dichiarazione formale di inagibilità.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La mera ristrutturazione non elimina il presupposto impositivo quando gli immobili sono nella disponibilità del contribuente, risultano regolarmente iscritti al catasto edilizio urbano e hanno una rendita catastale attribuita. Inoltre, non spetta alcuna riduzione per inagibilità se il Comune non ha accertato formalmente tale condizione e il contribuente non ha presentato una specifica dichiarazione. L’avviso di accertamento è pertanto risultato fondato.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

    La disciplina dell’Imu collega il presupposto dell’imposta alla titolarità o disponibilità di immobili, senza escluderlo per il solo fatto che l’immobile sia interessato da lavori di ristrutturazione.

  • Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8, 9 e 14

    Le disposizioni in materia di imposta municipale propria confermano l’obbligo impositivo sugli immobili iscritti in catasto e consentono agevolazioni o riduzioni per inagibilità solo quando la relativa condizione sia formalmente accertata o dichiarata secondo le modalità previste.

Massime di principio

  • La ristrutturazione di un immobile, da sola, non fa venir meno l’obbligo di pagare l’Imu se il contribuente ne mantiene il possesso e l’immobile è accatastato con rendita.
  • L’eventuale inagibilità o inabitabilità deve essere dimostrata e formalizzata secondo le procedure applicabili: non è sufficiente una valutazione unilaterale o la mera presenza di lavori.
  • Per ottenere una riduzione Imu è normalmente necessario un accertamento del Comune oppure una dichiarazione del contribuente presentata nei termini e nelle forme previste dalla normativa locale.
  • In caso di contestazione di un avviso Imu, occorre verificare non solo lo stato materiale dell’immobile, ma anche la sua iscrizione catastale, la rendita attribuita e l’esistenza di atti o dichiarazioni formali sull’inagibilità.

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