Sentenza del 11/09/2019 n. 4989 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni tributarie e sanzioni- Irpef - Residenza fiscale - Domicilio fiscale - Anagrafe - Irrogazione sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione della residenza fiscale ai fini IRPEF e la conseguente legittimità delle sanzioni. Il contribuente invocava l'iscrizione all'AIRE quale elemento idoneo a escludere la residenza italiana. L'Amministrazione, invece, riteneva che il contribuente avesse mantenuto in Italia il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e degli interessi personali ed economici. A sostegno di tale conclusione potevano essere considerati, anche presuntivamente, l'acquisto di immobili, la disponibilità di un'abitazione utilizzata per periodi dell'anno, conti correnti presso banche italiane, interessi societari e la titolarità esclusiva di una società italiana.
La decisione
La residenza fiscale in Italia è stata ritenuta configurabile nonostante l'iscrizione all'AIRE, poiché tale iscrizione non è elemento determinante quando il domicilio effettivo del contribuente rimane in Italia. È stata valorizzata in particolare la titolarità esclusiva delle azioni di una società con sede in Italia. Non sono state ritenute decisive né la mancata carica di amministratore negli anni verificati né l'assenza personale alle assemblee, poiché l'elemento rilevante era la proprietà esclusiva della società. Ne consegue la conferma della pretesa fiscale e delle sanzioni collegate.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 2, comma 2-bis, lett. c)
L'iscrizione all'anagrafe dei residenti all'estero non esclude la residenza fiscale in Italia quando il contribuente mantiene in Italia il domicilio.
L'iscrizione all'AIRE ha valore formale e non prevale sull'accertamento della situazione sostanziale. La residenza fiscale può essere riconosciuta in Italia sulla base del domicilio, inteso come centro degli affari e degli interessi del contribuente, anche attraverso elementi presuntivi.
D.L. 167/1990, art. 5
Norma richiamata in materia di violazioni tributarie e sanzioni connesse agli obblighi fiscali.
Cassazione civile, sentenza n. 29576/2011
Richiamata a sostegno del principio secondo cui la residenza fiscale deve essere valutata in base alla situazione effettiva e al centro degli interessi, non soltanto sulla base delle risultanze anagrafiche.
Cassazione civile, sentenza n. 12259/2010
Richiamata per la rilevanza del domicilio e degli elementi presuntivi utili a dimostrare il collegamento effettivo del contribuente con il territorio italiano.
Massime di principio
- L'iscrizione all'AIRE, da sola, non garantisce l'esclusione della residenza fiscale italiana: occorre dimostrare che il centro effettivo degli affari e degli interessi sia stabilmente trasferito all'estero.
- La residenza fiscale può essere accertata mediante una valutazione complessiva di indizi, quali immobili, abitazioni disponibili, conti bancari, attività economiche e partecipazioni societarie in Italia.
- La titolarità esclusiva di una società italiana può costituire un elemento significativo del domicilio fiscale, anche se il contribuente non ricopre la carica di amministratore e non partecipa personalmente alle assemblee.
- Nelle controversie sulla residenza fiscale prevale la situazione sostanziale e concreta sui soli dati formali o anagrafici.
- Quando più elementi convergenti dimostrano il mantenimento del centro degli interessi in Italia, l'Amministrazione può contestare la residenza italiana e applicare le relative sanzioni tributarie.
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