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Sentenza

Sentenza del 11/09/2019 n. 3603 - Comm. Trib. Prov. Milano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013, con cui l'Agenzia aveva recuperato IVA per euro 266.311,00, oltre interessi e sanzioni, contestando l'indebita detrazione di IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle fornitrici T e M. Ha dedotto, tra l'altro, l'insufficiente motivazione dell'atto, la mancata notifica di un processo verbale di constatazione e la propria buona fede, sostenendo di essere estranea a eventuali frodi delle fornitrici e di avere effettivamente ricevuto le merci.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto che le forniture fossero oggettivamente esistenti e regolarmente contabilizzate e che gli elementi indicati dall'Agenzia, relativi alle anomalie delle società fornitrici, non dimostrassero l'assenza di buona fede della ricorrente. B aveva documentato verifiche commerciali ordinarie, svolte tramite CERVED e il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, e aveva spiegato il ricorso alle fornitrici in qualità di trader. È stata inoltre ritenuta sufficiente la presenza di ordini di acquisto, anche in assenza di contratti formali, secondo la prassi del settore. L'avviso di accertamento è stato annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972

    Il riferimento riguarda il diritto alla detrazione dell'IVA.

    La detrazione può essere negata in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti quando l'Amministrazione dimostri che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode. Nel caso concreto la Commissione ha ritenuto non provata l'assenza di buona fede della ricorrente.

  • Articoli 54 e 56 del D.P.R. n. 633/1972

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento.

    La ricorrente contestava la carenza e contraddittorietà della motivazione; tuttavia la decisione è stata fondata sull'insussistenza, nel merito, della prova dell'assenza di buona fede.

  • Art. 24 della legge n. 4/1929

    Richiamato dalla ricorrente in materia di processo verbale di constatazione.

    La ricorrente sosteneva che l'accertamento avrebbe dovuto essere preceduto da un processo verbale di constatazione; l'Agenzia ha eccepito che tale garanzia non si applicava, non essendo derivato l'accertamento da accessi, ispezioni o verifiche presso la sede.

  • Articoli 10 e 12 della legge n. 212/2000

    Richiamati in relazione alle garanzie procedimentali del contribuente.

    Secondo la prospettazione dell'Agenzia, le garanzie connesse al processo verbale e al contraddittorio preventivo operano principalmente per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti non è sufficiente dimostrare anomalie o irregolarità delle società fornitrici: l'Amministrazione deve fornire elementi concreti dai quali risulti che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
  • La prova della buona fede può essere sostenuta documentando verifiche commerciali ragionevoli, come controlli camerali e fiscali, visure, verifiche sull'affidabilità delle controparti e tracciabilità degli ordini e delle consegne.
  • L'effettiva ricezione delle merci, la loro corretta contabilizzazione e la coerenza economica delle operazioni sono elementi favorevoli al contribuente, anche se non escludono automaticamente la frode.
  • L'assenza di un contratto scritto non rende di per sé inesistente o indeducibile l'operazione, quando ordini di acquisto, fatture, documenti di trasporto e pagamenti dimostrano un rapporto commerciale effettivo e coerente con la prassi del settore.
  • La valutazione della buona fede è concreta e complessiva: assumono rilievo il settore di attività, il ruolo della controparte, la dimensione e la frequenza degli acquisti, la quota delle operazioni contestate e le verifiche normalmente esigibili dal contribuente.

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