Sentenza del 11/09/2019 n. 4993 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Motivazione avviso di accertamento - Obbligo allegazione atti normativi secondari - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l’avviso di accertamento fosse illegittimo perché il Comune non aveva allegato gli atti richiamati nell’atto, in particolare delibere e regolamenti comunali. La contestazione riguardava quindi la violazione dell’obbligo di motivazione e di allegazione previsto dalla disciplina degli atti impositivi.
La decisione
I giudici di secondo grado hanno riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso per mancata allegazione degli atti richiamati. È stato affermato che, negli accertamenti ICI, non devono essere allegati gli atti irrilevanti ai fini della pretesa tributaria né gli atti aventi contenuto normativo, anche secondario, come delibere e regolamenti comunali, quando siano divenuti legalmente conoscibili tramite le formalità di pubblicazione previste dalla legge. L’avviso è pertanto risultato valido sotto questo profilo.
Norme richiamate
Art. 42 d.P.R. 600/1973
La motivazione dell’atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; non impone tuttavia l’allegazione di atti normativi già conoscibili legalmente.
Art. 7 legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati non riguarda gli atti normativi, inclusi quelli secondari, che siano conoscibili mediante pubblicazione legale, né gli atti privi di rilevanza concreta per la pretesa tributaria.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari, la mancata allegazione di un atto richiamato non determina automaticamente l’illegittimità dell’avviso.
- Delibere, regolamenti comunali e altri atti normativi secondari normalmente non devono essere allegati se sono stati regolarmente pubblicati e quindi sono legalmente conoscibili.
- Devono invece essere allegati, o comunque messi concretamente a disposizione, gli atti non normativi che incidono in modo decisivo sulla pretesa e che il contribuente non può conoscere autonomamente.
- La motivazione dell’avviso deve permettere al contribuente di individuare chiaramente il tributo richiesto, i presupposti, il calcolo e le ragioni della pretesa, ma non richiede la riproduzione integrale di ogni fonte normativa richiamata.
- Per valutare la validità dell’accertamento occorre distinguere tra atti normativi pubblicati, atti irrilevanti e atti amministrativi o tecnici essenziali alla quantificazione della pretesa.
Testo integrale
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