Sentenza del 11/09/2019 n. 700 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul termine di presentazione della domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva che obbliga al pagamento di un tributo incompatibile con il diritto unionale. Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto dell'Unione - Autonomia procedurale - Principi di equivalenza e di effettività - Principio della certezza del diritto - Autorità di cosa giudicata - Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell'Unione - Decisione giurisdizionale definitiva che obbliga al pagamento di un tributo incompatibile con il diritto dell'Unione - Domanda di revocazione di tale decisione giurisdizionale - Termine per la presentazione di tale domanda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva pagato un bollo ambientale di 968 RON per immatricolare in Romania un’autovettura usata acquistata in Germania. Avendo chiesto il rimborso perché il tributo era incompatibile con il diritto dell’Unione, la domanda era stata respinta. Dopo successive pronunce della Corte di giustizia che avevano chiarito l’incompatibilità del tributo con l’articolo 110 TFUE, la ricorrente aveva presentato una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva. Il giudice nazionale l’aveva però ritenuta tardiva applicando un termine di decadenza di un mese, ricavato dalla sentenza nazionale n. 45/2016, benché tale sentenza non fosse ancora stata pubblicata ufficialmente al momento della presentazione della domanda.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che un termine di un mese per proporre la revocazione di una decisione definitiva contraria al diritto dell’Unione non è, in linea di principio, incompatibile con i principi di equivalenza ed effettività, soprattutto se decorre dalla notifica della decisione e consente alla parte di conoscerla. Tuttavia, il termine non può essere applicato retroattivamente o in modo imprevedibile prima della pubblicazione ufficiale della sentenza che lo ha stabilito. In tali circostanze, l’applicazione del termine viola il principio di effettività, letto insieme alla certezza del diritto. Spettava al giudice nazionale trarre le conseguenze nel procedimento principale. La Corte ha inoltre ricordato che, qualora non sia più possibile ottenere la rimozione della decisione definitiva, può rilevare la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione.
Norme richiamate
Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Principio di leale cooperazione
Gli Stati membri devono assicurare una tutela effettiva dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione e organizzare le proprie procedure in modo coerente con tale obbligo.
Articolo 110 TFUE
Divieto di imposizioni interne discriminatorie o protezionistiche sui prodotti provenienti da altri Stati membri
È stato interpretato nel senso che osta al bollo ambientale rumeno applicato all’immatricolazione di autoveicoli usati importati.
Principio di autonomia processuale
In assenza di disciplina unionale specifica, spetta agli Stati membri stabilire le modalità procedurali per far valere i diritti conferiti dal diritto dell’Unione, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Principio di equivalenza
Le procedure relative ai diritti derivanti dal diritto dell’Unione non possono essere meno favorevoli di quelle applicabili a ricorsi analoghi fondati sul diritto nazionale.
Principio di effettività
Le regole procedurali nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.
Principio della certezza del diritto
Le norme che fissano termini processuali devono essere chiare, precise e prevedibili. Un termine non può essere applicato prima che la sua fonte ufficiale sia conoscibile e vincolante.
Principio dell’autorità di cosa giudicata
Il diritto dell’Unione non impone normalmente di riaprire una decisione nazionale definitiva solo perché successivamente ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione. Se però il diritto nazionale prevede una procedura di revocazione, essa deve essere applicata nel rispetto di equivalenza ed effettività.
Articoli 17, 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Sono stati indicati nel rinvio pregiudiziale, ma la decisione si fonda principalmente sui principi di equivalenza, effettività, certezza del diritto e cosa giudicata.
Articolo 21, paragrafo 2, della legge rumena n. 554/2004
Prevedeva la revocazione delle decisioni definitive pronunciate in violazione del primato del diritto dell’Unione.
La disposizione costituiva la base nazionale per chiedere la revocazione di decisioni amministrative definitive incompatibili con il diritto dell’Unione; il termine applicabile è stato successivamente individuato dalla giurisprudenza nazionale.
Sentenza dell’Alta Corte rumena n. 45/2016
Termine di un mese decorrente dalla notifica della decisione definitiva oggetto della revocazione
La Corte di giustizia ha ritenuto il termine astrattamente ragionevole, ma non applicabile prima della pubblicazione ufficiale della sentenza che lo aveva stabilito.
Articolo 509, paragrafo 1, punto 11, del codice di procedura civile rumeno
Revocazione quando, dopo il passaggio in giudicato, la Corte costituzionale dichiara incostituzionale la disposizione contestata
È stato considerato come possibile termine di confronto per verificare il rispetto del principio di equivalenza, ma la Corte non ha potuto stabilire definitivamente l’analogia tra i due rimedi.
Articolo 511, paragrafo 3, del codice di procedura civile rumeno
Termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale nel Monitorul Oficial
La diversa disciplina temporale è stata indicata dalla Commissione come possibile elemento di disparità, ma la verifica finale dell’equivalenza è stata rimessa al giudice nazionale.
Massime di principio
- Gli Stati membri possono prevedere termini brevi e ragionevoli per rimedi straordinari contro decisioni definitive incompatibili con il diritto dell’Unione, purché il termine sia effettivamente conoscibile e prevedibile.
- Un termine processuale non può essere applicato retroattivamente sulla base di una pronuncia giudiziaria non ancora pubblicata ufficialmente, soprattutto quando tale applicazione priva il privato di ogni possibilità di ottenere il rimborso di un tributo contrario al diritto dell’Unione.
- La decorrenza dalla notifica della decisione è, in linea generale, compatibile con il principio di effettività perché assicura che la parte conosca l’atto da impugnare; tuttavia, ciò non basta se la durata o la fonte del termine non erano prevedibili.
- La cosa giudicata resta un principio fondamentale: il diritto dell’Unione non impone automaticamente la riapertura di ogni decisione nazionale definitiva contraria al diritto unionale.
- Quando l’ordinamento nazionale offre un rimedio per riaprire decisioni definitive in contrasto con il diritto dell’Unione, quel rimedio deve essere applicato senza condizioni meno favorevoli rispetto a rimedi nazionali analoghi e senza ostacoli eccessivi.
- Se una decisione definitiva non può più essere rimossa e ha causato una violazione sufficientemente grave del diritto dell’Unione, il privato può valutare un’azione di responsabilità dello Stato, in particolare per decisioni di un giudice di ultimo grado.
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