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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24318/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia origina dal reclamo proposto da una società creditrice avverso il decreto del Tribunale che aveva rigettato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società debitrice. La Corte d'appello ha accolto il reclamo, ritenendo provato lo stato di insolvenza e il superamento delle soglie dimensionali del codice della crisi. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente ex art. 132 c.p.c. e art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse spiegato adeguatamente perché l'impresa dovesse considerarsi insolvente nonostante patrimonio immobiliare, liquidità e rateizzazione del debito fiscale; (2) omesso esame di documenti e fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice del reclamo non avesse valutato la documentazione utile a dimostrare il carattere transitorio della crisi; (3) ulteriore omesso esame di documenti relativi alla rottamazione e all'accoglimento della relativa domanda; (4) omesso esame del fatto che il creditore non avrebbe tentato prima l'esecuzione individuale sull'immobile di valore, deducendo che ciò escluderebbe l'insolvenza o renderebbe strumentale la scelta concorsuale; (5) violazione/falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII sulla nozione di stato di insolvenza, per avere la Corte territoriale confuso una valutazione globale con una lettura parcellizzata e per non aver considerato liquidità, indici di bilancio e patrimonio immobiliare; (6) violazione/falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII per aver affermato il superamento delle soglie dimensionali senza indicarne i dati. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del merito e della fattispecie concreta, già scrutinata dalla Corte di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, poiché il giudice di merito aveva risposto alle questioni decisive e svolto un apprezzamento complessivo della situazione patrimoniale e finanziaria della debitrice. Ha inoltre ritenuto che i motivi formulati sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi e della violazione di legge mirassero in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito, estraneo al sindacato di legittimità. In particolare, la Corte ha ribadito che l'omesso esame di documenti non integra il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico è stato comunque valutato; che lo stato di insolvenza va apprezzato in termini di incapacità di adempiere regolarmente con mezzi normali, non essendo sufficiente la mera esistenza di un patrimonio immobiliare o di attivo contabile; e che, quanto alle soglie dimensionali, l'onere di provare di trovarsi sotto soglia grava sul debitore. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo se il ragionamento decisionale non sia percepibile; nel caso concreto la motivazione d'appello è stata ritenuta adeguata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio è invocabile solo per nullità processuali effettive, non per ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non l'omessa valutazione di singoli documenti o prove quando il fatto sia stato comunque esaminato.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come della discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    L'onere di specificazione del fatto e degli atti rilevanti è necessario per la ammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della norma astratta, non alla contestazione dell'apprezzamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2, comma 1, lett. b), CCII

    Lo stato di insolvenza consiste nell'incapacità dell'imprenditore di adempiere regolarmente e con mezzi normali alle obbligazioni assunte; il suo accertamento richiede una valutazione complessiva della situazione economico-patrimoniale.

  • art. 2, comma 1, lett. d), CCII

    Ai fini della liquidazione giudiziale, il superamento o meno delle soglie dimensionali va provato dal debitore che intenda opporsi alla soggezione alla procedura.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Richiamato quale filtro di inammissibilità per motivi che non si confrontano con i principi consolidati di legittimità o che pretendono un riesame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata, pur sintetica, consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e dimostri di avere affrontato i punti decisivi della controversia.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione analitica di ogni documento o elemento istruttorio; se il fatto è stato comunque valutato, la censura è improponibile.
  • In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze di causa: l'erronea ricognizione della fattispecie concreta resta tema di merito.
  • Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, non basta allegare la presenza di un attivo patrimoniale, anche significativo, se l'impresa non è in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni per mancanza di liquidità e di credito.
  • La disponibilità di un bene immobile di valore non esclude di per sé l'insolvenza, dovendosi valutare la concreta attitudine dell'attivo a consentire l'adempimento tempestivo senza compromettere l'operatività dell'impresa.
  • Nelle contestazioni sul superamento delle soglie dimensionali che delimitano l'accesso alla liquidazione giudiziale, grava sul debitore l'onere di dimostrare di essere sotto soglia.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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