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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 4080 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO - Contabilità in nero estrapolata da un quadernone - Assimilabilità alle scritture contabili dell'impresa disciplinate dall'art. 2709 cod.civ. - Valore presuntivo - Sussistenza - Onere della prova contraria a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento relativo, tra l'altro, agli anni 1995 e 1996, emesso dopo il rinvenimento di un quadernone usato dal responsabile tecnico R.W., contenente annotazioni dei quantitativi di billette prodotti in difformità dalle scritture di magazzino. La CTR Lombardia, sezione di Brescia, in sede di rinvio, aveva nuovamente respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento dell'avviso deciso in primo grado, ritenendo che gli indizi non provassero con certezza la quantità di prodotto venduta in nero. L'Agenzia ha proposto cinque motivi: violazione dell'art. 384 c.p.c. e del principio vincolante sul valore indiziario della contabilità in nero e sull'onere della prova; ulteriore violazione dell'art. 384 per la valutazione delle dichiarazioni del cliente V. e della condotta del tecnico R.; violazione dell'art. 394 c.p.c. per l'ammissione di una perizia d'ufficio formata in un altro giudizio; vizio relativo alla ripartizione dell'onere probatorio; insufficienza della motivazione sulla valutazione degli elementi indiziari e delle dichiarazioni raccolte.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR aveva disatteso il principio per cui la contabilità extracontabile può costituire prova indiziaria qualificata e il contribuente deve fornire prova contraria, mentre i dubbi non vanno risolti a danno dell'Ufficio. Ha respinto il secondo motivo, precisando che, quando la cassazione della precedente sentenza dipende da vizi di motivazione, il giudice di rinvio conserva libertà di valutazione dei fatti, nei limiti delle preclusioni. Ha accolto il terzo motivo: nel giudizio di rinvio, normalmente a istruzione chiusa, non era ammissibile la nuova perizia d'ufficio formata in altro processo, non ricorrendo eccezioni giustificative. Ha dichiarato assorbito il quarto motivo e accolto il quinto, ravvisando una motivazione insufficiente perché la CTR non aveva ponderato adeguatamente il quadernone, le dichiarazioni e la condotta di R. e le dichiarazioni di V. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia, sezione di Brescia, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha definito nel merito la fondatezza dell'accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la c.d. "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore (nella specie, il "quadernone"), rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Le annotazioni extracontabili dell'impresa possono fondare l'accertamento induttivo quando presentino gravità, precisione e concordanza; non occorre che siano scritture ufficiali.

  • Artt. 2709 e seguenti del codice civile

    dovendo comprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall'art. 2709 c.c. e segg., tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta

    La nozione di scritture contabili comprende anche documenti informali che registrano quantitativamente o monetariamente gli atti d'impresa o rappresentano la situazione patrimoniale e il risultato economico; la contabilità in nero può quindi avere valore probatorio nei confronti dell'imprenditore.

  • Art. 384 c.p.c.

    il giudice del rinvio deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Se invece l'annullamento riguarda vizi motivazionali, conserva la valutazione di merito dei fatti, dovendo però colmare le carenze evidenziate.

  • Art. 394 c.p.c.

    la configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa preclude l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, a nulla rilevando in tal senso il potere del giudice del rinvio di disporre l'espletamento di una c.t.u., salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti afferenti alla controversia in decisione, da esigenze istruttorie nascenti dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha pronunciato l'annullamento o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore

    Nel giudizio di rinvio non si possono normalmente introdurre nuove prove o documenti, inclusa una perizia proveniente da un altro processo. Sono ammesse eccezioni in presenza di fatti sopravvenuti, necessità istruttorie derivanti dalla sentenza di cassazione o impossibilità di produzione anteriore per forza maggiore.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione in guisa di insufficienza della stessa è configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento

    La motivazione è insufficiente quando dalla sentenza emerge una carenza oggettiva del percorso logico che collega le prove acquisite alla conclusione. Il giudice deve esaminare e ponderare gli elementi rilevanti, spiegando perché li ritiene o meno attendibili.

Massime di principio

  • Appunti, quaderni e altri documenti informali dell'impresa possono essere utilizzati come elementi indiziari per un accertamento fiscale se registrano dati dell'attività e presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la loro informalità non li rende di per sé inutilizzabili.
  • Quando l'Ufficio fonda la ripresa su documentazione extracontabile idonea, spetta al contribuente offrire elementi contrari capaci di superarne il valore indiziario. Il giudice non può pretendere sempre una prova documentale diretta dell'evasione né risolvere i dubbi automaticamente a sfavore dell'Amministrazione.
  • Nel giudizio di rinvio, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola il giudice; se la cassazione precedente ha riguardato soltanto la motivazione, il giudice può rivalutare i fatti, ma deve correggere le carenze argomentative segnalate.
  • Il giudizio di rinvio è normalmente a istruzione chiusa: nuove prove e nuovi documenti sono preclusi, salvo fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie generate dalla pronuncia rescindente o impossibilità di produzione anteriore per forza maggiore.
  • Una decisione basata su più indizi deve dar conto della loro valutazione complessiva e delle ragioni per cui eventuali dichiarazioni sono considerate inattendibili; omettere elementi potenzialmente decisivi può rendere la motivazione insufficiente.

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