Cassazione Penale, Sentenza n. 47670/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento che gli aveva inflitto 4 anni e 2 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa per reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990 e art. 385 c.p., deducendo: (1) violazione di legge ex art. 122 c.p.p. per avere il Tribunale ammesso il patteggiamento nonostante la procura speciale fosse stata rilasciata in favore di entrambi i difensori (ossia contestando la validità della procura e la eventuale nullità del patteggiamento); (2) violazione di legge in relazione all'art. 80 d.P.R. 309/1990 e alla qualificazione del fatto, sostenendo che non ricorresse l'aggravante per quantità "ingente" e che l'imputato non avesse il dolo/consapevolezza del quantitativo dello stupefacente, essendosi limitato a trasportarlo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la presenza di due difensori di fiducia impedisca il rilascio di procure speciali distinte: il patteggiamento richiesto da un difensore munito di procura speciale non è nullo e non integra nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., non essendosi rilevato pregiudizio per l'assistenza o la volontà dell'imputato. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che l'impugnazione è in parte generica e, per le specifiche censure di errata qualificazione giuridica, ammissibile solo se l'errore è immediatamente evidente dal testo del provvedimento, cosa che nel caso non si è verificata; la doglianza relativa alla mancanza di dolo/consapevolezza non rientra nei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'accordo tra imputato e pubblico ministero per l'applicazione della pena (patteggiamento). Nel caso, il patteggiamento era stato richiesto ai sensi di questa norma e la Corte non ha ravvisato vizi formali tali da annullarlo.
art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309
Prevede le sanzioni per il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti. È il capo di imputazione sostanziale per cui è stata inflitta la pena.
art. 80 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309
Regola le aggravanti e le circostanze relative alle sostanze stupefacenti, tra cui la qualificazione della quantità come "ingente". La Corte ha ritenuto non provata l'errore di qualificazione in modo immediatamente evidente dal provvedimento impugnato.
Riguarda l'inosservanza di misure di sicurezza, indicato nel capo di imputazione insieme ai reati di stupefacenti.
Disciplina il rilascio di procure speciali ai difensori. La Corte ha interpretato la norma nel senso che nulla vieta a un imputato assistito da due difensori di rilasciare procure speciali distinte a ciascuno.
Riguarda l'assistenza tecnica e la difesa di fiducia; richiamata per spiegare la presenza di più difensori di fiducia nell'assistenza all'imputato.
Norma sulle nullità processuali di ordine generale. La Corte ha ritenuto che la situazione non integrasse una nullità di tale tipo, perché non è stato dimostrato alcun pregiudizio alle garanzie difensive.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento ai profili indicati. La Corte ha applicato questa limitazione per escludere censure non pertinenti (es. contestazioni di fatto non immediatamente evincibili o doglianze sul dolo non rientranti nella fattispecie).
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, limitando i motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).
Prevede la condanna alle spese e la ripartizione delle spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione. È stato applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri sulla condanna alle spese e alla valutazione della colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistente assoluta assenza di colpa del ricorrente nella scelta di proporre il ricorso.
Giurisprudenza (Sezioni Unite) su nozione di "ingente"
La giurisprudenza di legittimità ha indicato parametri per valutare quando una quantità sia "ingente" (richiamato il criterio di massima: non dovrebbe considerarsi "ingente" se non supera di 2000 volte una certa soglia espressa in milligrammi di principio attivo). La Corte ha rilevato però che il presunto errore non risultava ictu oculi dal provvedimento impugnato, dunque la censura è inammissibile.
Massime di principio
- La presenza di più difensori di fiducia non impedisce il rilascio di procure speciali distinte; un patteggiamento richiesto da un difensore munito di procura speciale non è automaticamente nullo per questo motivo.
- I ricorsi avverso sentenze di patteggiamento sono soggetti a limiti precisi (art. 448, comma 2-bis c.p.p.): ammissibili solo per motivi relativi all'espressione di volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica immediatamente evincibile o illegalità della pena.
- Per contestare in Cassazione la qualificazione giuridica di un fatto in una sentenza di patteggiamento, l'errore deve risultare chiaramente dal testo della sentenza (ictu oculi); censure aspecifiche o fondate su valutazioni di merito non sono ammesse.
- Doglianze sulla mancanza di dolo o consapevolezza dell'imputato rispetto ad elementi fattuali non rientrano normalmente nei motivi di impugnazione consentiti per le sentenze di patteggiamento, salvo che la questione riguardi l'espressione della volontà o l'erronea qualificazione giuridica evidente dal provvedimento.
- Proporre un ricorso infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e il pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende; occorre valutare con attenzione la fondatezza e l'ammissibilità delle censure prima di impugnare.
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