Cassazione Civile, Ordinanza n. 21898/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della compagnia, dei compensi richiesti da un perito assicurativo per una pluralità di incarichi di stima eseguiti nel tempo in relazione a distinti sinistri. Il giudice d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo che i crediti fossero stati abusivamente frazionati: secondo il Tribunale, benché gli incarichi fossero diversi, essi erano tutti riconducibili a un unico rapporto contrattuale di durata tra le parti; non risultava, inoltre, un interesse oggettivamente meritevole a promuovere separati giudizi. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione dell’art. 274 c.p.c. per la mancata riunione dei giudizi; (2), (5) e (6) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., oltre a pretesa erronea applicazione dei principi sul frazionamento del credito e invocazione di un giudicato implicito/esterno; (3) violazione dell’art. 19-quaterdecies d.l. 172/2017 conv. in l. 172/2017, assumendo la nullità di compensi professionali fissi e non proporzionati; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i compensi non erano fissi ma variabili e che un documento decisivo era stato rinvenuto tardivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la mancata riunione non era stata oggetto di valida censura in appello, il ricorrente non aveva allegato un concreto pregiudizio e la riunione dei procedimenti è comunque rimessa al potere discrezionale del giudice. Ha dichiarato inammissibili anche le censure sul frazionamento del credito, osservando che i singoli incarichi, pur inseriti in un rapporto di durata, davano luogo a una pluralità di prestazioni e crediti tuttavia inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo; in tale situazione, il frazionamento è consentito solo se il creditore alleghi un interesse oggettivamente valutabile, che nel caso concreto non era stato specificamente dimostrato, mentre il mero richiamo al rischio di prescrizione era ritenuto insufficiente. La Corte ha poi escluso che le censure sulla normativa sopravvenuta sui compensi professionali e sull’omesso esame del documento decisivo attingessero la ratio decidendi, che restava l’abusivo frazionamento del credito. Ha altresì applicato l’art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, condannando il ricorrente a una somma equitativa in favore della resistente, oltre alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La riunione di procedimenti pendenti tra le stesse parti è rimessa alla valutazione del giudice e la sua mancata adozione non integra di per sé vizio denunciabile, se non nei limiti di una specifica e tempestiva censura e di un concreto interesse leso.
Il principio di buona fede e correttezza è richiamato come parametro nei casi di frazionamento del credito e di abuso del processo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non incidente sulla ratio decisoria.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al principio del giusto processo e al divieto di abuso processuale, ma la doglianza è stata reputata non decisiva rispetto alla motivazione d’appello.
art. 19-quaterdecies l. 172/2017
La censura è stata ritenuta inammissibile perché riferita a normativa sopravvenuta e comunque non idonea a superare il decisum fondato sull’abusivo frazionamento del credito.
Il motivo di omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi e, in ogni caso, si fondava su un documento non ammissibile in cassazione fuori dalle ipotesi di cui all’art. 372 c.p.c.
È stata ribadita l’inammissibilità di nuovi documenti in cassazione fuori dalle ipotesi tassative previste dalla norma.
Richiamato in tema di dovere del giudice di sottoporre alle parti la questione del possibile abuso del frazionamento prima della decisione, se non già dedotta.
Richiamato quale sede processuale in cui il giudice deve eventualmente indicare la questione del frazionamento abusivo, consentendo il contraddittorio.
Il rischio di prescrizione dedotto dal ricorrente è stato ritenuto generico e, comunque, superabile con un atto di costituzione in mora.
La Corte ha ravvisato colpa grave e abuso del processo, condannando il ricorrente al pagamento di una somma equitativa a favore della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
Richiamato solo in relazione alla possibile revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Le domande di pagamento fondate su più incarichi esecutivi possono essere considerate riferite a un medesimo rapporto di durata; quando i diversi crediti sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e condividono il medesimo fatto costitutivo, il loro frazionamento processuale è consentito solo se il creditore allega e dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela separata.
- Il mero richiamo al rischio di prescrizione non basta, di per sé, a giustificare la proposizione di più giudizi separati, soprattutto se il creditore poteva interrompere la prescrizione con un semplice atto di messa in mora.
- La mancata riunione di procedimenti pendenti tra le stesse parti è atto rimesso alla discrezionalità del giudice e non è censurabile in cassazione senza specifica deduzione del pregiudizio concretamente subito.
- In cassazione non sono ammissibili censure che non colpiscano la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sull’abusivo frazionamento del credito, restano irrilevanti le doglianze che investono questioni ulteriori o sopravvenute, se non idonee a superare quel fondamento decisorio.
- La produzione di nuovi documenti in cassazione è preclusa salvo le tassative ipotesi di legge; un motivo fondato su un documento non producibile è quindi inammissibile.
- La reiterazione di azioni giudiziarie in assenza di un interesse processuale apprezzabile può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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