Cassazione Civile, Ordinanza n. 11889/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello un indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di due giudizi di merito e del successivo giudizio esecutivo per il recupero di spese di lite a lui distratte. La Corte territoriale aveva negato la legittimazione attiva dell'avvocato in relazione alla fase di cognizione, ritenendo che il difensore distrattario non diventi parte del giudizio, e aveva escluso l'indennizzabilità della fase esecutiva per mancato superamento del termine ragionevole. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 93 e 112 c.p.c., dell'art. 6 CEDU, degli artt. 1-bis e 3 L. n. 89/2001, oltre all'omesso esame del thema decidendum, sostenendo che la domanda di distrazione dovesse essere considerata unitaria e che la fase cognitiva e quella esecutiva dovessero essere valutate come un unico procedimento ai fini dell'equa riparazione. Ha inoltre contestato la negazione della qualità di parte all'avvocato antistatario nello speciale procedimento ex art. 93 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello nel negare al difensore distrattario la qualità di parte del giudizio di cognizione e nel circoscrivere il possibile giudizio presupposto, ai fini della L. n. 89/2001, alla sola fase esecutiva promossa per il recupero delle spese. Ha inoltre osservato che i precedenti invocati dal ricorrente riguardavano fattispecie diverse, nelle quali la fase esecutiva si riferiva a un credito sostanziale, e non al credito per spese distratte. Quanto alla fase esecutiva, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato l'incapienza del cliente né l'impossibilità di rivolgersi direttamente a lui per soddisfare il credito, e comunque il giudizio esecutivo non risultava riassunto dopo la sospensione, con sospensione avvenuta entro il termine ragionevole. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
consente al difensore di stare in giudizio personalmente, ma ciò non trasforma automaticamente in parte sostanziale il difensore che agisce per ottenere la distrazione delle spese nel giudizio altrui.
l'istanza di distrazione delle spese è una richiesta accessoria e incidentale, non una domanda autonoma; il difensore distrattario assume autonoma veste solo quando agisce per il pagamento delle spese.
la censura di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale non ha travisato la domanda, ma ne ha correttamente individuato l'oggetto e i limiti.
violazione ... degli artt. 1-bis e 3, comma 1, L. n. 89/2001
richiamato come norma del sistema dell'equa riparazione, ma non idoneo a fondare la pretesa del difensore distrattario per la fase di cognizione del giudizio altrui.
art. 3, comma 1, L. n. 89/2001
artt. 1-bis e 3, comma 1, L. n. 89/2001
la tutela per irragionevole durata spetta al titolare del 'suo' processo; non può essere estesa a chi non sia parte in senso stretto del giudizio presupposto.
art. 6, par. 1, CEDU
art. 6 par.1 della Convenzione Europea del Diritti dell'Uomo
il diritto alla ragionevole durata riguarda il processo della persona che agisce in tutela di un proprio diritto; non copre la pretesa accessoria del difensore che intervenga nel giudizio altrui per una sua posizione dipendente.
termine indicato dall'art. 2-bis della l. n. 89/2001
richiamato per affermare che la sospensione del giudizio esecutivo è intervenuta entro il termine ragionevole, escludendo il diritto all'indennizzo per quella fase.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
risulta inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
non applicabile perché il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura accessoria e incidentale: non introduce una domanda autonoma e non attribuisce al difensore la qualità di parte del giudizio di cognizione in cui è proposta.
- Il difensore distrattario può assumere autonoma legittimazione solo nelle controversie che riguardino direttamente il pagamento delle spese a lui distratte; non può, di regola, invocare l'equa riparazione per la durata del giudizio principale come se ne fosse parte sostanziale.
- Ai fini della L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, il diritto alla ragionevole durata tutela il processo della parte in senso stretto; non basta un interesse economico riflesso o dipendente del difensore.
- Quando il credito azionato è quello per spese di lite distratte, la valutazione dell'eventuale pregiudizio da ritardo richiede allegazioni specifiche sull'incapienza del cliente o sull'impossibilità di soddisfarsi direttamente nei suoi confronti.
- Le fasi di cognizione ed esecuzione si trattano come un unicum solo in presenza di un credito sostanziale azionato dalla parte interessata; tale principio non si estende automaticamente al recupero delle spese distratte.
- In cassazione, i motivi che si limitino a contestazioni generiche o costruite su atti e decreti diversi da quello impugnato non sono idonei a sovvertire la decisione di merito.
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