Cassazione Civile, Ordinanza n. 31542/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha proceduto alla revisione del classamento di due immobili di proprietà del contribuente, attribuendo una nuova rendita catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, in relazione alla presunta riqualificazione della microzona di ubicazione. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha riformato la decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 546/1992 per mancata comunicazione dell’udienza di discussione alla difesa dell’appellato; 2) violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari degli immobili; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c. per omessa valutazione di uno dei due immobili e per la presenza di fatti ritenuti non pertinenti; 4) violazione dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, per avere la CTR ritenuto sufficiente un generico richiamo alla riqualificazione urbana senza specificare gli elementi concreti e i criteri posti a base della revisione del classamento.
La decisione
La Corte ha respinto il secondo motivo per difetto di interesse, rilevando che gli altri comproprietari avevano impugnato separatamente l’avviso e che le relative sentenze favorevoli erano passate in giudicato, sicché il ricorrente non poteva dolersi in cassazione della mancata integrazione del contraddittorio. Ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, il terzo e il quarto motivo, escludendo invece l’omessa pronuncia sull’uno o sull’altro immobile perché la sentenza impugnata aveva comunque considerato legittimo l’atto con riferimento a entrambi. Sul merito ha affermato che la revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 richiede una motivazione specifica e puntuale: non basta il richiamo astratto alla riqualificazione della microzona o a espressioni generiche, ma occorre indicare e provare gli elementi concreti, i parametri utilizzati, i criteri di calcolo, le modalità di rilevazione ed elaborazione dei dati, nonché i criteri con cui la variazione della microzona viene tradotta nell’aumento della rendita della singola unità immobiliare. Poiché l’avviso non conteneva tali indicazioni e tali lacune non erano state colmate in giudizio, la Corte ha accolto l’originario ricorso del contribuente, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito senza rinvio. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
la censura sulla mancata comunicazione dell’udienza è stata assorbita e comunque superata dall’applicazione della ragione più liquida.
richiamati per la doglianza sull’integrazione del contraddittorio, ma la censura è stata respinta per difetto di interesse in ragione dei giudicati favorevoli agli altri comproprietari.
richiamato per la dedotta necessità di chiamare in causa i comproprietari; la Corte ha escluso l’interesse del ricorrente a far valere tale vizio.
la doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la motivazione della sentenza d’appello ricomprendeva entrambi gli immobili.
art. 1, comma 335, l. n. 311/2004
la revisione del classamento richiede motivazione specifica e puntuale; non è sufficiente un richiamo generico alla riqualificazione urbana o al rapporto tra valori medi, occorrendo l’indicazione concreta dei parametri, dei dati e dei criteri applicati.
la procedura di revisione parziale del classamento resta soggetta, per quanto compatibile, alle regole ordinarie di revisione del classamento e non è rimessa alla piena discrezionalità dell’amministrazione.
consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito una volta cassata la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La revisione parziale del classamento catastale per microzona deve essere sorretta da una motivazione analitica e controllabile, idonea a consentire al contribuente di verificare sia i presupposti del riallineamento della microzona sia i criteri di trasposizione del riallineamento sulla singola unità immobiliare.
- Non è sufficiente un motivato in termini astratti o stereotipati: l’amministrazione deve indicare gli interventi o le trasformazioni urbane rilevanti, i dati utilizzati, i metodi di rilevazione ed elaborazione, i criteri statistici e la data di riferimento dei valori posti a confronto.
- Quando la revisione catastale riguarda più comproprietari che hanno proposto impugnazioni separate, il singolo impugnante non ha interesse a dolersi in cassazione della mancata integrazione del contraddittorio se gli altri giudizi sono già definiti con sentenze passate in giudicato a loro favore.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste se dalla motivazione risulta che il giudice di merito ha comunque valutato l’atto con riferimento a tutti i beni oggetto della controversia.
- In caso di cassazione per difetto di motivazione dell’atto impositivo e quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e accogliere l’originario ricorso del contribuente.
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