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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23382/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento per l'anno d'imposta 2003 emessa tramite il controllo automatizzato (art. 36 bis d.P.R. 600/1973 e art. 54 bis d.P.R. 633/1972) che aveva escluso il riconoscimento di una perdita di esercizio di euro 27.030,00 riportata dalla società, in quanto la dichiarazione relativa all'anno 2002 era omessa. La società sosteneva che l'omessa presentazione fosse addebitabile al professionista e aveva poi trasmesso tardivamente la dichiarazione che documentava la perdita. La CTP aveva respinto il ricorso della società; la CTR aveva invece accolto l'appello ritenendo che i controlli automatizzati abbiano natura eccezionale e non possano essere usati per valutazioni sostanziali. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la CTR aveva erroneamente consentito il riconoscimento di una perdita risultante da una dichiarazione omessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo l'impiego della procedura di controllo automatizzato nel caso concreto poiché il recupero d'imposta derivava dall'incrocio di dati contabili dichiarati dalla società. Tuttavia la Corte ha affermato che, quando il credito o la perdita riguarda una annualità per la quale la dichiarazione è omessa, il contribuente può ottenere il riconoscimento solo dimostrando l'effettiva esistenza del credito/perdita mediante idonea documentazione: l'onere probatorio resta a carico del contribuente. Poiché la CTR aveva riconosciuto la perdita senza tener conto dell'insufficiente prova dei requisiti sostanziali, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    La norma autorizza il controllo automatizzato e la correzione di errori materiali e di calcolo nelle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto applicabile tale procedura nel caso di incrocio di dati contabili che porta al mancato riconoscimento di una perdita derivante da una dichiarazione omessa, purché non siano necessarie valutazioni giuridiche complesse

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Analogo principio a quello dell'art. 36-bis per l'IVA: il controllo automatizzato può rettificare dati esposti in dichiarazione sulla base di riscontri formali; la Corte conferma la possibilità di utilizzo se il recupero si fonda su dati dichiarati

  • d.P.R. n. 322/1998, art. 2

    Rilevata nella censura dell'Agenzia come norma rilevante per la tenuta e congruità delle scritture contabili e delle dichiarazioni; la Corte ha considerato che, pur nell'ambito del controllo formale, resta centrale l'onere del contribuente di provare i requisiti sostanziali del credito o della perdita

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    art. 360, primo comma, n. 3

    Richiamato come motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla errata applicazione delle norme sul controllo automatizzato e sulla prova dei crediti fiscali

Massime di principio

  • La procedura di controllo automatizzato (art. 36-bis e 54-bis) è finalizzata alla rettifica di errori materiali e di calcolo e può essere utilizzata anche per recuperare imposte quando il recupero deriva da riscontri formali su dati già dichiarati.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione in una annualità precedente non impedisce automaticamente al contribuente di far valere un credito o una perdita relativa a quell'anno: tuttavia il contribuente deve provare l'esistenza sostanziale del credito/perdita mediante idonea documentazione.
  • Il controllo automatizzato non è applicabile in modo estensivo quando la rettifica richieda valutazioni giuridiche complesse, qualificazione di fatti o interpretazione di norme che esulino dal mero riscontro formale.
  • In contenzioso, l'onere della prova circa i requisiti sostanziali del diritto fiscale contestato grava sul contribuente che vuole vedere riconosciuto un credito o una perdita non risultante da una dichiarazione correttamente presentata.
  • Le decisioni amministrative che negano il riconoscimento di crediti derivanti da annualità con dichiarazione omessa devono specificare se il diniego è basato solo su un vizio formale o anche su insufficienza probatoria sostanziale; se è solo formale, il contribuente può integrare la prova in sede giudiziale.

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