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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31503/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Giudice di Pace aveva convalidato, su richiesta del Questore, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera disposto nei suoi confronti ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998. In cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 13, commi 3, 4 e 5-bis, del medesimo decreto, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha anche sostenuto che non fosse consentito l'allontanamento immediato, non ricorrendo il presupposto del procedimento penale, e ha richiamato la propria posizione lavorativa in Italia. La Corte ha però ritenuto che tali censure fossero formulate in modo promiscuo e non specifico, mescolando profili di violazione di legge, nullità ed errore di giudizio, con sostanziale richiesta di rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso perché costruito in modo irrituale, con commistione di censure eterogenee non autonomamente identificabili e con richiesta alla Corte di legittimità di rinnovare la valutazione di merito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'amministrazione intimata; è stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, risultando il processo esente.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Le doglianze sulla legittimità dell'accompagnamento alla frontiera, se formulate in modo promiscuo e non specifico, non consentono un vaglio di legittimità nel merito da parte della Corte.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non spetta al giudice di legittimità isolare d'ufficio le singole censure e ricondurle ai diversi mezzi di impugnazione.

  • Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874

    Viene richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso che affidi alla Corte il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La disposizione non è applicata perché il processo risulta esente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo indistinto violazioni di legge, vizi motivazionali e vizi di merito senza consentire di individuare con chiarezza i singoli motivi ex art. 360 c.p.c.
  • Il giudice di legittimità non può essere chiamato a selezionare e qualificare d'ufficio le censure del ricorrente, dovendo il ricorso essere specifico e autosufficiente nella formulazione dei motivi.
  • La deduzione di errori di diritto, nullità ed errori di giudizio in un'unica, indistinta doglianza determina inammissibilità quando la censura si risolva, in sostanza, nella richiesta di una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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