Cassazione Penale, Sentenza n. 14454/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e ha sostenuto che i reati a lui ascritti, contravvenzioni per reiterata violazione del foglio di via obbligatorio, si erano estinti per prescrizione prima della pronuncia impugnata (termine massimo di prescrizione non oltre il 1 settembre 2021). Ha inoltre contestato la valutazione della Corte territoriale secondo cui la mancata impugnazione della responsabilità avrebbe reso la statuizione irrevocabile, osservando che sull'identico capo erano state impugnate le circostanze attenuanti e la quantificazione della pena, sicché non si era formato il giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato l'applicazione da parte della Corte d'appello dell'art. 624 c.p.p. al giudizio di appello e ha chiarito che il giudice di appello non può dichiarare l'irrevocabilità delle parti della decisione come invece può fare la Corte di cassazione. Ha richiamato la giurisprudenza della Sezioni Unite (Tuzzolino, Michaeler e successive) secondo cui la cosa giudicata si forma sul "capo di sentenza" solo se tutte le questioni necessarie (responsabilità, circostanze, pena) sono state esauritamente decise e non censurate. Poiché il termine di prescrizione per le contravvenzioni era decorso prima della sentenza impugnata, la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio della parte di condanna relativa alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 3
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
La norma è stata applicata in relazione alla contravvenzione per violazione del foglio di via obbligatorio; la Corte ha annullato la condanna per questo specifico capo perché il reato è estinto per prescrizione.
codice penale, art. 81, comma finale
Richiamato in relazione alla reiterazione della violazione come titolo di pena, contestualizzato nella qualificazione del fatto come reiterazione di un comportamento vietato.
Richiamato nel mezzo di impugnazione relativo alla prescrizione e ai termini di estinzione del reato, posto dal ricorrente tra le norme violate.
codice di procedura penale, art. 597, comma 1
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Norma evocata nel motivo di cassazione riguardo alla disciplina dell'impugnazione; utilizzata per sostenere la censura sulla valutazione della Corte territoriale.
codice di procedura penale, art. 624, comma 2
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che il potere di indicare quali parti della sentenza diventino irrevocabili spetta alla Corte di cassazione (art. 624 c.p.p.), non al giudice di appello; l'applicazione di tale istituto da parte della Corte d'appello è stata ritenuta errata.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Tuzzolino 19/01/2000; Michaeler 17/10/2006) e Sez. 3, n. 36370/2019 (Marrazzo)
Sez. U n. 1/2000 Tuzzolino; Sez. U n. 10251/2006 Michaeler; Sez. 3 n. 36370/2019 Marrazzo
Principio consolidato secondo cui la cosa giudicata si forma sul "capo di sentenza" solo quando tutte le questioni necessarie per la condanna o il proscioglimento sono state esaurientemente decise; la mancata impugnazione di un profilo (es. responsabilità) crea preclusione processuale ma non automaticamente res iudicata se sono rimasti aperti altri punti essenziali (es. circostanze, pena) per lo stesso capo.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della ritenuta responsabilità crea preclusione su quel punto, ma non produce automaticamente la cosa giudicata se per lo stesso capo sono state impugnate circostanze o la quantificazione della pena; il giudicato si forma solo quando tutte le questioni necessarie relative al capo sono esaurite.
- Il giudice di appello non può proclamare l'irrevocabilità di parti della sentenza con le stesse attribuzioni previste dall'art. 624 c.p.p.; tale potere è della Corte di cassazione.
- La prescrizione va verificata fino all'esaurimento del giudizio sullo specifico capo: se il termine di prescrizione è decorso prima della pronuncia impugnata, la condanna relativa a quel reato deve essere annullata per estinzione del reato.
- Quando si impugna una sentenza è strategico sollevare ogni profilo rilevante (responsabilità, circostanze, pena): limitare i motivi può determinare preclusioni ma non sempre impedisce che la Cassazione rilevi cause di estinzione sopravvenute come la prescrizione.
- In casi di reati contravvenzionali con termini di prescrizione brevi, è fondamentale monitorare i termini processuali e sollevare la questione della prescrizione in ogni grado utile per evitare la perdita del diritto alla rilevazione.
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