Sentenza n. 1294/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata attuazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione del decreto decisorio del Tribunale di Venezia dell’11 dicembre 2025, che aveva riconosciuto il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998. Dopo avere notificato il decreto alla Questura di Vicenza per ottenere un appuntamento, il ricorrente non aveva ricevuto inizialmente alcun riscontro e ha quindi agito in ottemperanza. Successivamente alla notifica del ricorso, la Questura ha convocato il ricorrente per la consegna del permesso di soggiorno. Il difensore ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale del ricorrente sulla base della convocazione della Questura e della dichiarazione del suo difensore. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo. È stata confermata definitivamente l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della fondatezza della pretesa azionata. Il TAR ha escluso una pronuncia sulle spese di lite: pur dovendo operare in astratto la regola della soccombenza, il Ministero dell’Interno, amministrazione statale non ammessa al patrocinio, non può essere contemporaneamente obbligato al pagamento e destinatario del relativo beneficio, secondo l’art. 133 d.P.R. 115/2002. È stato invece liquidato al difensore del ricorrente, a carico del patrocinio a spese dello Stato, l’importo di euro 939,00, oltre spese generali, CPA e IVA, determinato applicando i valori minimi per una controversia di valore indeterminabile e bassa complessità, con il dimezzamento previsto per il processo amministrativo.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale riconosciuto dal decreto del Tribunale di Venezia.
Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta.
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Non consente una pronuncia sulle spese nei confronti di un’amministrazione statale, poiché lo Stato non può essere contemporaneamente obbligato al pagamento e destinatario della statuizione.
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Attribuisce all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore, tenendo conto dei valori tariffari e dell’impegno professionale.
Prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
Rende separatamente opponibile la statuizione di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Consente la determinazione dei compensi ai valori minimi, applicati dal Collegio in ragione dell’estrema semplicità della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione dà integrale esecuzione al provvedimento giudiziario dopo la proposizione del ricorso, la pretesa sostanziale risulta soddisfatta e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche sulla base della dichiarazione della parte interessata e della documentazione acquisita.
- La convocazione dell’interessato da parte dell’amministrazione per il rilascio del titolo riconosciuto da un provvedimento giudiziario può integrare, se accompagnata dalla concreta soddisfazione della pretesa, l’avvenuta esecuzione del decisum e determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza.
- Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato agisce contro un’amministrazione statale, non può essere pronunciata una condanna alle spese a carico dell’amministrazione, poiché lo Stato non può essere al contempo debitore e beneficiario della rifusione; resta distinta la liquidazione del compenso al difensore a carico dell’erario.
- La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere effettuata nella sentenza, assumendo la natura di decreto collegiale di liquidazione separatamente opponibile.
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