Cassazione Civile, Ordinanza n. 24604/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto nei confronti di una società per il pagamento di oltre 4,3 milioni di euro, sulla base di una scrittura ricognitiva di debito del 15 aprile 2009. La società propose opposizione, sostenendo che il credito fosse in gran parte insussistente e che la dichiarazione avesse contenuto generico, non idoneo a dimostrare un rapporto fondamentale certo. Il Tribunale rigettò l’opposizione, ma la Corte d’appello ridusse il credito a circa 681 mila euro, ritenendo provata la sola parte relativa a una specifica operazione immobiliare e non le altre voci indicate come compensi straordinari o compensi collegati a un rapporto di lavoro o dirigenziale. Il soccombente propose ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omesso esame di una successiva dichiarazione unilaterale del 29 settembre 2011, asseritamente confermativa del debito; 2) violazione degli artt. 1988, 2720 e 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova e per avere la Corte ritenuto dimostrata l’inesistenza del rapporto fondamentale; 3) violazione dell’art. 1988 c.c. perché, secondo il ricorrente, il debitore avrebbe dovuto spiegare la ragione del riconoscimento; 4) violazione delle norme sulla simulazione per avere la Corte ritenuto inattendibile la scrittura in ragione del rapporto familiare tra le parti senza prova della simulazione; 5) violazione degli artt. 409 e 421 c.p.c. per mancata indagine sul preteso rapporto di collaborazione/coordinazione o subordinato e per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi; 6) violazione degli artt. 101 e 421 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per mancata ammissione delle istanze istruttorie volte a provare il rapporto fondamentale.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, poiché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per cassazione. Ha accertato che la sentenza d’appello era stata notificata al difensore della parte poi ricorrente il 9 novembre 2020 e che il ricorso era stato notificato soltanto il 2 marzo 2021, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c. In applicazione del principio secondo cui, quando la sentenza impugnata risulta notificata, la Corte deve verificare anche il deposito tempestivo della copia notificata della sentenza ai sensi dell’art. 369 c.p.c., ha dichiarato il ricorso improcedibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della procedura controricorrente ed è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato nei motivi per denunciare violazioni di legge; la Corte non esamina il merito perché dichiara l’improcedibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È invocato nei motivi relativi a vizi processuali; la Corte non li esamina nel merito per improcedibilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non arriva al vaglio del motivo.
Richiamato per la ricognizione di debito e per la presunzione del rapporto fondamentale; la Corte non decide sul punto per effetto dell’improcedibilità.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova in tema di ricognizione di debito; non esaminato nel merito.
Richiamato dal ricorrente; non vi è una valutazione di merito della Corte sulla sua applicazione.
Richiamato in tema di simulazione; la Corte non si pronuncia nel merito.
Richiamato in tema di opponibilità della simulazione; non esaminato nel merito.
Richiamato per la prova della simulazione; non esaminato nel merito.
Richiamato per la qualificazione del rapporto di lavoro asserito; non esaminato nel merito.
Richiamato per i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro; non esaminato nel merito.
Richiamato in relazione al contraddittorio; non esaminato nel merito.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza processuale; non esaminato nel merito.
Applicato per ritenere tardiva la notificazione del ricorso rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata.
Richiamato nel principio in tema di termine lungo e verifica della tempestività dell’impugnazione.
Applicato come onere di deposito della copia della sentenza impugnata notificata; la sua inosservanza determina improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per la modifica introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando risulta che la sentenza impugnata è stata notificata, la Corte di cassazione deve verificare non solo la tempestività del ricorso rispetto al termine breve, ma anche l’adempimento dell’onere di deposito della copia notificata della sentenza ex art. 369 c.p.c.; in difetto il ricorso è improcedibile.
- L’improcedibilità precede logicamente e giuridicamente l’esame dell’eventuale inammissibilità o infondatezza dei motivi.
- La ricognizione di debito e la disciplina dell’onere della prova restano temi di merito, ma non possono essere scrutinati se il ricorso è processualmente improcedibile.
- La mancata allegazione, o l’allegazione smentita, circa la notificazione della sentenza impugnata non impedisce alla Corte di accertare direttamente dagli atti se la notifica sia avvenuta e, in caso positivo, di applicare il termine breve di impugnazione.
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