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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24601/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso per motivazione apparente, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Il giudizio nasce dall'insinuazione al passivo di un credito di € 330.000, poi ridotto a € 170.430,80, di cui una parte in prededuzione, vantato da un fallimento a titolo di rimborso dei frutti civili generati da un immobile. Il bene era stato recuperato alla massa a seguito di azione revocatoria contro una società che lo aveva venduto e poi locato a una prima società; quest'ultima lo aveva sublocato a una seconda società, poi divenuta, tramite cessione di ramo d'azienda, la debitrice fallita. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendolo coincidente con un credito già ammesso al passivo in favore della sublocatrice, per cui non sarebbe stata possibile una nuova ammissione senza previa revoca del provvedimento precedente. Il creditore aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo e, contestualmente, istanza di revocazione dell'ammissione già disposta in favore della sublocatrice. Il Tribunale di Milano aveva rigettato l'opposizione e dichiarato tardiva l'istanza di revocazione. In cassazione il ricorso era articolato in quattro motivi: il primo contestava la decorrenza del termine per proporre revocazione dell'ammissione al passivo; il secondo deduceva l'erronea affermazione di identità tra il credito insinuato e quello già ammesso, sostenendo la diversità di causa petendi; il terzo denunciava motivazione apparente sulla ritenuta identità dei crediti; il quarto lamentava erronea valutazione di un documento e di fatti non contestati sulla data del contratto di sublocazione. La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo che il decreto del tribunale fosse privo di una motivazione effettiva e non si confrontasse con la diversa fonte dei due crediti (sentenza di condanna per frutti civili da un lato, contratto di sublocazione dall'altro). Gli altri motivi sono stati assorbiti. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    richiamato come base dell'azione revocatoria che aveva portato alla condanna al pagamento dei frutti civili.

  • art. 96, comma 4, l. fall.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in tema di impugnazione dello stato passivo e revocazione dell'ammissione.

  • art. 97 l. fall.

    richiamato nel primo motivo insieme alle altre norme fallimentari sull'impugnazione del passivo.

  • art. 98, comma 4, l. fall.

    richiamato nel primo motivo in tema di opposizione/impugnazione dello stato passivo.

  • art. 99, comma 1, l. fall.

    richiamato nel primo motivo in relazione ai rimedi contro lo stato passivo.

  • art. 101 l. fall.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell'insinuazione al passivo e dei relativi rimedi.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo e quarto motivo; la Corte non decide su tale profilo perché assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo; la Corte non decide su tale profilo perché assorbito.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel primo motivo a sostegno della censura di inammissibilità della revocazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel terzo motivo e utilizzato come parametro del dovere di motivazione effettiva.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo; la Corte rileva la nullità del decreto per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo quale parametro della motivazione del provvedimento.

  • art. 820, comma 3, c.c.

    richiamato nel secondo motivo; il ricorrente lo invoca per escludere l'identità del credito.

  • art. 1173 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per la diversa fonte dell'obbligazione dedotta.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato nel secondo motivo.

  • art. 2652 c.c.

    richiamato nel secondo motivo.

  • art. 95, comma 3, l. fall.

    richiamato nel secondo motivo.

  • art. 1595 c.c.

    menzionato dalla Corte per escludere che il ricorrente avesse invocato l'azione diretta del locatore.

  • art. 2764 c.c.

    richiamato nella domanda originaria di insinuazione quale titolo di privilegio sul credito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la qualificazione dei motivi come errores in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato in via alternativa in alcuni motivi come violazione di legge.

Massime di principio

  • Una motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando si limita ad affermare come "evidente" una soluzione senza spiegare il percorso logico-giuridico che consente di pervenire alla decisione, soprattutto su un punto decisivo della controversia.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'identità tra il credito insinuato e un credito già ammesso non può essere affermata senza confrontare in modo puntuale la rispettiva fonte dell'obbligazione e la diversa causa petendi eventualmente dedotta dai creditori.
  • Se il credito insinuato trae origine da una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un soggetto diverso, mentre il credito già ammesso si fonda su un distinto contratto, il giudice deve spiegare perché i due crediti sarebbero coincidenti; non basta richiamare genericamente il contenuto economico delle somme dovute.
  • La sussistenza di un precedente credito ammesso al passivo non può essere posta a base del rigetto di una nuova insinuazione senza un'adeguata verifica della corrispondenza tra titolo, fonte e soggetti obbligati.
  • Quando il vizio accolto attiene alla motivazione su un punto decisivo, i motivi ulteriori che investono questioni logicamente subordinate restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoLocazione commerciale
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della prova

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