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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24603/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Due società avevano proposto reclamo avverso il decreto con cui il tribunale aveva chiuso il fallimento di una società in liquidazione. Le reclamanti sostenevano di avere un credito verso la procedura per l'indennizzo derivante dal recesso del curatore da due contratti di affitto di ramo d'azienda stipulati con la società poi fallita. In Cassazione hanno dedotto: (i) violazione dell'art. 119 l. fall. in relazione agli artt. 118, comma 1, n. 3, e 43 l. fall., assumendo che la chiusura non potesse essere dichiarata mentre era pendente un'azione del curatore sulla nullità o annullamento dei contratti, pregiudiziale rispetto al loro credito indennitario ex art. 79 l. fall.; (ii) violazione dell'art. 119 l. fall., sostenendo che la chiusura facoltativa ex art. 118, comma 2, l. fall. non sarebbe possibile in pendenza di azioni che implicano la liquidazione di un indennizzo; (iii) violazione dell'art. 119 l. fall., perché la domanda di insinuazione al passivo era stata depositata dopo il decreto di chiusura ma prima della scadenza del termine per proporre reclamo, e quindi doveva ritenersi tempestiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto d'appello fosse sorretto da due rationes decidendi autonome: da un lato, la mancata contestazione della causa di chiusura ex art. 118 l. fall. indicata dal tribunale; dall'altro, la carenza di legittimazione al reclamo delle società, che avevano presentato una dichiarazione tardiva di credito quando la procedura era già stata chiusa. La censura sulla tempestività dell'insinuazione è stata ritenuta infondata perché la tardività va valutata fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo, non fino alla definitività del decreto di chiusura. Una volta ripartito integralmente l'attivo, non era più proponibile alcuna domanda di insinuazione. Poiché la ratio sulla carenza di interesse/legittimazione è rimasta ferma, le ulteriori censure sono risultate inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 118 l. fall.

    La chiusura del fallimento può fondarsi sulle cause previste dalla norma; nel caso deciso, la Corte ha ritenuto che non fosse stata specificamente contestata la causa di chiusura indicata dal tribunale. Il giudice del reclamo può scrutinare solo l'insussistenza delle cause di chiusura dedotte a base del decreto.

  • art. 119 l. fall.

    Il reclamo avverso il decreto di chiusura non consente di introdurre censure prive di interesse se la legittimazione a proporlo è mancante; la decisione ribadisce inoltre che la tempestività dell'insinuazione non si collega alla definitività del decreto di chiusura.

  • art. 101, comma 4, l. fall.

    Le domande tardive sono ammissibili solo fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare; una volta ripartito integralmente l'attivo, nessuna domanda di insinuazione può più essere proposta.

  • art. 43 l. fall.

    Richiamato dalle ricorrenti per distinguere le azioni recuperatorie del fallimento dalle azioni proprie della procedura; la Corte non accoglie tale impostazione nel caso concreto.

  • art. 79 l. fall.

    Richiamato come base del preteso indennizzo conseguente al recesso del curatore dai contratti di affitto d'azienda.

  • art. 26, comma 2, l. fall.

    Il reclamo è riservato ai soggetti interessati; la Corte d'appello ha escluso tale qualità in capo alle società che avevano presentato la dichiarazione tardiva di credito quando la chiusura era già stata disposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza dei presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento, la censura deve investire in modo specifico la causa di chiusura posta a base del provvedimento; in difetto, il reclamo è privo di utile fondamento.
  • La legittimazione a proporre reclamo richiede la qualità di interessato attuale; chi divenga tardivo creditore dopo la chiusura della procedura, e comunque dopo l'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo, non conserva interesse al reclamo.
  • La tempestività delle domande tardive di insinuazione al passivo si misura fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, non fino alla definitività del decreto di chiusura.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, la mancata o infondata censura di una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze dirette contro le altre.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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