Sentenza del 05/04/2022 n. 3139 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n. 31 TRIBUTI LOCALI - IMU - Avviso di accertamento - Omessa sottoscrizione autografa - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello mirava a ottenere l'annullamento della sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'intimazione/cartella di pagamento per sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. L'Agenzia eccepiva la legittimità della notifica della cartella (sostiene che la cartella è stata notificata il 30/10/2014 con deposito presso la casa comunale, affissione e invio di raccomandata A.R.) e contestava la competenza del giudice tributario, sostenendo che si trattava di sanzioni amministrative (materia del giudice ordinario) e non di tributi.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto che la cartella fosse stata comunque portata a conoscenza del contribuente e che eventuali vizi di notifica fossero sanati dalla successiva attività dell'interessato; tuttavia, essendo gli atti riferiti a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario e ha annullato la decisione di primo grado. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Art.19 delimita tassativamente gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie; la Commissione ha richiamato il criterio che solo gli atti elencati sono di sua competenza e che atti diversi possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri.
art.139 e art.140 c.p.c.; art.156 comma terzo c.p.c.
Art.139-140 c.p.c. sono richiamati in tema di modalità e prova della notificazione; il principio di cui all'art.156 comma terzo (la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo) è stato utilizzato per affermare che la conoscenza dell'atto da parte del destinatario può sanare vizi di notifica.
Gli atti impugnati riguardavano sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada, collocando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. Sez. I n.10119/2006; Cass. n.4018/2007
Le sentenze sono richiamate per il principio che la proposizione tempestiva e rituale dell'opposizione o la costituzione in giudizio che dimostri la conoscenza dell'atto possono sanare la nullità della notifica della cartella esattoriale, con efficacia retroattiva.
Massime di principio
- Quando l'atto impugnato riguarda sanzioni amministrative (es. violazioni del Codice della Strada) la competenza spetta in genere al giudice ordinario; il giudice tributario deve verificare la natura dell'atto e dichiarare il difetto di giurisdizione se non si tratta di tributi.
- Un vizio di notifica della cartella di pagamento può essere sanato dalla effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario: la proposizione tempestiva di un ricorso/opposizione o la costituzione in giudizio del destinatario può estinguere la nullità con efficacia ex tunc.
- In giudizio tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti; pertanto l'agente della riscossione può integrare la prova della notifica nella fase d'appello.
- L'elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie è tassativo (art.19 D.Lgs.546/92): se l'atto non rientra, l'impugnazione è ammissibile solo per vizi propri o unitamente agli atti previsti dall'articolo.
- In caso di dubbi sulle competenze giurisdizionali, l'organo giudicante deve esaminare d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione e, se carente, dichiararlo anche se ciò comporta l'accoglimento dell'appello e l'invio della controversia al giudice competente.
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