Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/04/2022 n. 3139 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

massima n. 31 TRIBUTI LOCALI - IMU - Avviso di accertamento - Omessa sottoscrizione autografa - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appello mirava a ottenere l'annullamento della sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'intimazione/cartella di pagamento per sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. L'Agenzia eccepiva la legittimità della notifica della cartella (sostiene che la cartella è stata notificata il 30/10/2014 con deposito presso la casa comunale, affissione e invio di raccomandata A.R.) e contestava la competenza del giudice tributario, sostenendo che si trattava di sanzioni amministrative (materia del giudice ordinario) e non di tributi.

La decisione

L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto che la cartella fosse stata comunque portata a conoscenza del contribuente e che eventuali vizi di notifica fossero sanati dalla successiva attività dell'interessato; tuttavia, essendo gli atti riferiti a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario e ha annullato la decisione di primo grado. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.546/1992, art.19

    Art.19 delimita tassativamente gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie; la Commissione ha richiamato il criterio che solo gli atti elencati sono di sua competenza e che atti diversi possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri.

  • Codice di Procedura Civile

    art.139 e art.140 c.p.c.; art.156 comma terzo c.p.c.

    Art.139-140 c.p.c. sono richiamati in tema di modalità e prova della notificazione; il principio di cui all'art.156 comma terzo (la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo) è stato utilizzato per affermare che la conoscenza dell'atto da parte del destinatario può sanare vizi di notifica.

  • Codice della Strada

    Gli atti impugnati riguardavano sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada, collocando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. Sez. I n.10119/2006; Cass. n.4018/2007

    Le sentenze sono richiamate per il principio che la proposizione tempestiva e rituale dell'opposizione o la costituzione in giudizio che dimostri la conoscenza dell'atto possono sanare la nullità della notifica della cartella esattoriale, con efficacia retroattiva.

Massime di principio

  • Quando l'atto impugnato riguarda sanzioni amministrative (es. violazioni del Codice della Strada) la competenza spetta in genere al giudice ordinario; il giudice tributario deve verificare la natura dell'atto e dichiarare il difetto di giurisdizione se non si tratta di tributi.
  • Un vizio di notifica della cartella di pagamento può essere sanato dalla effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario: la proposizione tempestiva di un ricorso/opposizione o la costituzione in giudizio del destinatario può estinguere la nullità con efficacia ex tunc.
  • In giudizio tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti; pertanto l'agente della riscossione può integrare la prova della notifica nella fase d'appello.
  • L'elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie è tassativo (art.19 D.Lgs.546/92): se l'atto non rientra, l'impugnazione è ammissibile solo per vizi propri o unitamente agli atti previsti dall'articolo.
  • In caso di dubbi sulle competenze giurisdizionali, l'organo giudicante deve esaminare d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione e, se carente, dichiararlo anche se ciò comporta l'accoglimento dell'appello e l'invio della controversia al giudice competente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.