Sentenza del 05/04/2022 n. 523 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Costituzione del ricorrente - Deposito presso Corte di Giustizia non competente - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2015 (IRES, IRAP, IVA) emesso nei confronti della T. SRLS per presunte omissioni dichiarative e utilizzo/emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; il ricorso contestava tra l'altro la legittimità passiva del Sig. P. ritenuto erroneamente titolare di fatto e chiedeva il riconoscimento dei costi corrispondenti agli acquisti 2015. Il ricorso era stato depositato telematicamente presso la CTP di Milano (erronea sede) e trasmesso alla CTP di Prato oltre i termini; l'Ufficio ha invocato l'inammissibilità per tardività.
La decisione
La Commissione ha ritenuto che l'errato deposito del ricorso presso una Commissione diversa da quella competente costituisca un mero errore formale e non sostanziale, che non può pregiudicare il diritto del contribuente. Pertanto ha escluso che l'Ufficio possa invocare l'inammissibilità per tale motivo e, rilevando che non si è formato un contraddittorio di merito in primo grado, ha disposto la restituzione degli atti alla sezione di primo grado ai sensi dell'art. 59 lett. b) del D.Lgs. 546/1992 (rinvio alla CTP di Prato per il giudizio di merito). Spese nulle.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992 art. 59 lettera b
Consente alla Commissione (regionale in sede di riesame) di disporre la restituzione degli atti alla commissione di primo grado quando sussistono ragioni procedurali che impediscono il prosieguo del giudizio di merito o non si è formato il contraddittorio; usata qui per rinviare il procedimento alla CTP di primo grado quando l'inammissibilità per errore di deposito è esclusa.
Massime di principio
- Il deposito del ricorso presso la Commissione tributaria territorialmente errata può essere considerato un errore formale non idoneo, di per sé, a determinare l'inammissibilità del ricorso: i giudici tendono a preferire la tutela del diritto di difesa del contribuente quando l'errore è riconducibile alla scelta della sede e non a un vizio sostanziale del processo.
- Se il ricorso viene trasmesso dalla Commissione presso la quale è stato depositato a quella competente oltre i termini, l'Ufficio non può automaticamente invocare l'inammissibilità: è valutata la responsabilità dell'errore e la sua incidenza sul contraddittorio e sul diritto alla difesa.
- Quando in primo grado non si è svolto il contraddittorio sul merito (ad es. perché la CTP ha dichiarato l'inammissibilità senza decidere il merito), la Commissione di grado superiore può disporre la restituzione degli atti alla sezione di primo grado ai sensi dell'art. 59 lett. b) per consentire il giudizio di merito.
- Il contribuente dovrebbe documentare con cura la tempestività dell'iniziativa (data di deposito telematico, ricevute, trasmissioni) e segnalare l'errore di sede non appena rilevato, per argomentare che il diritto di accesso alla giustizia è stato leso da un errore formale e non da dolo o colpa grave.
- L'Ufficio può comunque insistere sulla tardività se riesce a dimostrare che l'errore ha effettivamente pregiudicato il diritto di difesa o che il deposito non è avvenuto nei termini; pertanto ogni situazione va valutata caso per caso.
- Sussiste, sul piano sostanziale, l'esigenza per il contribuente di preparare la difesa sul merito (documentazione di acquisti, movimentazioni, pagamenti, prove dell'operatività reale) quando l'accertamento si fonda su indagini per frode e su operazioni con controparti irreperibili.
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