Sentenza del 05/04/2022 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2014 emesso a seguito di verifica fiscale che rilevava incongruenze tra i dati dello "spesometro" e il canone pattuito per l'affitto d'azienda di una struttura ricettiva (canone indicato dall'ufficio pari a Euro 1.000.000 annui). La ricorrente deduceva l'esistenza di un successivo contratto modificativo verbale (non registrato e non autenticato) che avrebbe ridotto il canone e posto a suo carico ammortamenti e manutenzioni; inoltre contestava l'applicazione dell'IVA al 22% e la ricostruzione dei ricavi, nonché la mancata deducibilità di alcune spese (tra cui spese legali) e l'applicazione delle sanzioni
La decisione
L'appello è stato respinto e confermati la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che: l'Amministrazione abbia assicurato il contraddittorio secondo la L. 212/2000; la società non ha prodotto né in fase amministrativa né in sede contenziosa il contratto modificativo invocato, per cui l'ufficio ha legittimamente basato l'accertamento sul contratto registrato; la mancata esibizione ha impedito la verifica dei requisiti di deducibilità (art.109 TUIR) e la ricostruzione del reddito; anche se esistesse, la scrittura non autenticata né registrata non sarebbe opponibile all'Amministrazione per mancanza di data certa (artt. 2704 e 2725 c.c. e giurisprudenza della Cassazione); l'IVA è stata applicata correttamente (aliquota ordinaria 22%) alla luce della natura e del valore degli immobili aziendali; le spese legali sostenute riguardavano l'interesse personale dell'amministratore e non risultavano inerenti all'attività d'impresa; le sanzioni sono conseguenziali alle riprese operate. Condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 30.000,00 oltre oneri accessori.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
citata in tema di garanzie e contraddittorio
Il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione abbia rispettato le garanzie procedurali e il contraddittorio previsti dalla L. 212/2000; dunque le eccezioni processuali sulla mancata instaurazione del contraddittorio sono infondate
Articolo 2556 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla forma dell'affitto d'azienda
La ricorrente ha invocato l'orientamento di Cassazione secondo cui la forma scritta richiesta dall'art. 2556 è ad probationem; tuttavia il Collegio ha sottolineato che la modifica contrattuale invocata non è stata provata documentalmente e quindi non poteva essere opponibile all'ufficio
Articoli 2704 e 2725 c.c.
Tali norme sono state richiamate per affermare che una scrittura non autenticata e non registrata è priva di data certa e quindi non opponibile a terzi (quale l'Amministrazione finanziaria), con richiamo a giurisprudenza della Corte di Cassazione
Articolo 109 TUIR
citato in relazione ai requisiti per la deduzione delle quote di ammortamento
L'omessa esibizione del contratto modificativo ha impedito all'Ufficio di verificare la sussistenza dei requisiti di legge per la deducibilità degli ammortamenti e degli altri costi; pertanto le riprese operate sono giustificate
Normativa IVA e disposizioni sulla registrazione degli atti (richiami alla disciplina dell'imposta di registro e IVA)
richiami generici nel testo (es. criterio del 50% sul valore dell'immobile rispetto al valore dell'azienda)
Il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione dell'IVA ordinaria (22%) sul contratto d'affitto azienda, procedendo secondo i criteri relativi al valore degli immobili rispetto al valore complessivo dell'azienda e alla natura degli immobili (strumentali)
Massime di principio
- Onere della prova: il contribuente che invoca modifiche contrattuali deve esibirne la documentazione probatoria (scritta) sia in sede amministrativa sia in sede contenziosa; l'assenza di prova permette all'Amministrazione di confermare la sua ricostruzione
- Opponibilità a terzi: scritture private non autenticate e non registrate possono essere prive di data certa e non opponibili all'Amministrazione finanziaria; quindi non ostano agli accertamenti basati su atti registrati
- Modifiche tacite: sebbene la giurisprudenza ammetta che modifiche contrattuali possano risultare da comportamenti concludenti, tale modifica deve essere comunque comprovata con elementi idonei; l'asserzione meramente affermativa senza prova è insufficiente
- Ricostruzione del reddito: la mancata esibizione di documenti rilevanti legittima l'Ufficio a procedere con la ricostruzione dei ricavi e la ripresa di costi non provati deducibili
- IVA e classificazione dei beni: l'applicazione dell'IVA ordinaria o la misura dell'imposta di registro dipendono dalla composizione e dal valore relativo degli elementi aziendali (in particolare la quota attribuibile agli immobili strumentali)
- Inerenza delle spese: spese sostenute per la difesa personale dell'amministratore in procedimenti penali tributari non sono automaticamente deducibili in capo alla società se manchi correlazione con l'attività d'impresa
- Sanzioni: le sanzioni amministrative seguono automaticamente le riprese d'imposta quando queste risultano legittime per mancata prova documentale del contribuente
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