Sentenza del 05/04/2022 n. 519 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Imu - Determinazione dell'imposta - Discostamento dalla rendita catastale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAppello parzialmente accolto. Confermata la debenza dell'IMU per il 2014 ma la base imponibile e l'imposta devono essere rideterminate attribuendo all'appellante la quota di possesso pari a 8/12 (possesso dal 1 maggio al 31 dicembre 2014). Le sanzioni sono eliminate. Gli interessi restano dovuti e devono essere ricalcolati sul periodo rideterminato (8/12). Le spese di giudizio sono compensate per entrambi i gradi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2014; contestazione della determinazione dell'imposta sulla base della rendita catastale (sostenendo che la rendita non fosse definitiva e che fosse pendente ricorso in Cassazione), richiesta di esclusione dei macchinari e degli impianti dal valore catastale, contestazione del periodo di possesso dei beni per effetto di cessione del ramo d'azienda e impugnazione delle sanzioni applicate.
Norme richiamate
art.36 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546
La sentenza tributaria deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; principio usato per valutare la correttezza formale della decisione.
Strumento idoneo per chiedere la sospensione dell'esecutività di una sentenza di appello quando la determinazione della rendita catastale è oggetto di giudizio in altra sede; la Corte indica che tale rimedio è preferibile rispetto a richieste generiche di sospensione ex civile.
Norma del codice di procedura civile sulla sospensione per altre controversie; la Corte ritiene di dubbia applicazione nel processo tributario e non idonea a sostituire l'art.62-bis del D.Lgs. 546/92.
art.1 comma 21 Legge di bilancio 2016
La disposizione che esclude dalla rendita catastale la valutazione dei macchinari e impianti non ha efficacia retroattiva per il 2014; quindi non può essere applicata per ridurre la rendita riferita all'annualità dedotta in giudizio.
Norma richiamata in relazione alle sanzioni: la Corte ha annullato le sanzioni ritenendo che l'oscillazione dei valori in sede di rettifica da parte del Comune denoti incertezza interpretativa e quindi mancanza di dolo o intento elusivo.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese processuali; la Corte ha disposto la compensazione delle spese per i diversi gradi di giudizio a causa dell'oscillazione dei valori e della giurisprudenza contrastante.
Massime di principio
- La determinazione dell'IMU deve fare riferimento alla rendita catastale accertata dall'Agenzia del Territorio; il comune non può semplicemente disattendere le risultanze catastali
- Se la rendita catastale è oggetto di ulteriore impugnazione in altra sede (es. Cassazione), per ottenere la sospensione dell'efficacia della pronuncia di merito conviene esperire i rimedi specifici previsti dal D.Lgs. 546/92 (art.62-bis) piuttosto che invocare genericamente l'art.295 c.p.c.
- Modifiche legislative successive che escludono la valutazione dei macchinari non sono applicabili retroattivamente salvo espressa previsione: quindi non possono ridurre una rendita relativa ad anni precedenti alla legge
- In caso di cessione o subentro nel corso dell'anno, l'IMU va ripartita in proporzione al periodo effettivo di possesso comprovato dagli atti (es. atto di conferimento, contratto di cessione): la prova contrattuale può comportare la riduzione della quota d'imposta a carico del cedente o del cessionario
- Le sanzioni possono essere eliminate quando l'amministrazione ha operato rettifiche caratterizzate da ampia oscillazione e incertezza, segnalando l'assenza di comportamento elusivo o doloso del contribuente
- Gli interessi sull'imposta restano dovuti ma devono essere ricalcolati sulla base del periodo e dell'importo effettivamente accertati; le spese processuali possono essere compensate in presenza di forte incertezza giurisprudenziale
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