Sentenza del 05/04/2022 n. 1183 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Termine versamento tributo - Sospensione legale - Sanzioni - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'irrogazione di sanzioni per il mancato versamento dell'acconto e del saldo dell'IMU, rilevando che, alla scadenza dei termini di pagamento, il versamento era sospeso ex lege ai sensi dell'art. 51, comma 3‑bis, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 a causa di una misura di prevenzione (sequestro) sugli immobili gravati; tale sospensione avrebbe reso il tributo inesigibile e quindi non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione delle sanzioni per omesso pagamento.
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittime le sanzioni comminate per il mancato versamento dell'IMU, concludendo che la sospensione legale del versamento, prevista dall'art. 51, comma 3‑bis, D.lgs. n. 159/2011 in presenza della misura di prevenzione, rendeva il tributo inesigibile alla data di scadenza e quindi non integrava la fattispecie sanzionatoria. Di conseguenza le sanzioni sono state annullate/rigettate dall'Amministrazione/Tribunale (a seconda del giudicato concreto).
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma sospende ex lege il versamento dei tributi gravanti sugli immobili oggetto di misura di prevenzione (sequestro). Tale sospensione rende il tributo inesigibile alla scadenza e quindi esclude l'applicabilità delle sanzioni per mancato pagamento.
Massime di principio
- Quando una norma prevede la sospensione automatica del versamento dei tributi in presenza di una misura di prevenzione (es. sequestro), il tributo è considerato inesigibile durante il periodo di sospensione: non possono essere applicate sanzioni per omesso pagamento riferite a quel periodo.
- Il requisito temporale è decisivo: occorre verificare che la sospensione fosse già efficace alla data in cui erano dovuti acconto o saldo; se sì, il contribuente non può essere sanzionato per quei termini.
- Il contribuente deve documentare (o far constare nel giudizio) l'esistenza e la decorrenza della misura di prevenzione per ottenere l'annullamento delle sanzioni; l'Amministrazione è tenuta a valutare ex officio l'effetto sospensivo della norma.
- Se la sospensione viene meno successivamente, ciò può incidere sugli obblighi di pagamento successivi (eventuali interessi o versamenti successivi), ma non giustifica sanzioni riferite al periodo in cui il tributo era inesigibile.
- In caso di irrogazione di sanzioni nonostante la sospensione legale, il ricorso amministrativo/giurisdizionale del contribuente ha buone probabilità di successo: è utile proporre prova della misura di prevenzione e richiedere l'annullamento delle sanzioni per inesigibilità.
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