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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27253/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno 2013 con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA, oltre accessori, contestando a una società l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da altra società indicata come cartiera. La CTR, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provati i fatti di causa dalla società contribuente e valorizzando documentazione ritenuta insufficiente. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e sganciata dal contesto fattuale, lamentando che la CTR avesse confuso i ruoli delle società e attribuito alla ricorrente il ruolo di cartiera; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova, ponendolo indebitamente a carico del contribuente invece che dell'Amministrazione nei casi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR nonostante le sue imprecisioni comunque intellegibile e riconducibile al minimo costituzionale, poiché il percorso argomentativo risultava comprensibile e l'errore nell'attribuzione del ruolo di cartiera alla contribuente era qualificabile come mero errore materiale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche mediante presunzioni, la natura di cartiera dell'emittente e la connivenza del cessionario/committente; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni o la propria buona fede. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo quale parametro della denunciata nullità per asserita confusione dei ruoli e vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non ritenuto violato

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato in relazione alla motivazione apparente; la Corte ha però escluso la nullità perché la motivazione, pur confusa, restava comprensibile

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria, ma la Corte ha ritenuto il requisito motivazionale comunque soddisfatto

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte ha applicato il criterio del 'minimo costituzionale' per escludere la nullità

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che, nelle contestazioni su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di provare la natura di cartiera dell'emittente e la connivenza del cessionario/committente grava sull'Amministrazione finanziaria

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per censurare l'inversione dell'onere probatorio e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

Massime di principio

  • La motivazione è nulla per mancanza solo quando sia del tutto incomprensibile o meramente apparente; non basta la presenza di errori espositivi, lessicali o sintattici se dal complesso della sentenza è ricostruibile la ratio decidendi.
  • In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare la natura fittizia dell'emittente e la partecipazione consapevole del cessionario/committente, anche mediante presunzioni.
  • Solo una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni o la propria buona fede.
  • Il giudice di merito non può porre a carico del contribuente la prova negativa della non fittizietà dell'operazione senza verificare prima la sufficienza della prova offerta dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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