Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31910/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare ovvero della semilibertà in relazione alla pena residua derivante dalla sentenza del Tribunale di Catania del 03/07/2018. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato la domanda inammissibile ai sensi dell'art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. Pen., ritenendo che sul ricorrente gravasse la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., derivante da una sentenza del 18/07/2014 e altresì dalla sentenza del 03/07/2018.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando un travisamento del fatto (la sentenza del 18/07/2014 aveva invece escluso la recidiva) e una errata interpretazione dell'art. 58-quater, comma 7-bis. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il divieto previsto dal comma 7-bis non opera se la nuova istanza riguarda una misura alternativa diversa da quella precedentemente concessa; inoltre la preclusione assoluta opera solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa avvenuta in esecuzione di una pena già aggravata dalla stessa recidiva. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 58-quater, comma 7-bis, Ordinamento Penitenziario

    Il divieto di plurima concessione delle misure alternative è stato interpretato in modo limitato: non opera quando l'istanza concerne una misura alternativa diversa da quella già sperimentata; la preclusione assoluta vale solo se la recidiva reiterata era già sussistente e la sperimentazione è avvenuta dopo tale riconoscimento.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Si tratta della disposizione sulla recidiva aggravante; la decisione della Cassazione evidenzia che l'esistenza della recidiva va accertata correttamente e non può essere dato presupposto per l'inammissibilità se nella sentenza precedente la recidiva era esclusa.

  • legge n. 251 del 2005 (art. 7, riforma su misure alternative)

    Ha introdotto il comma 7-bis dell'art. 58-quater; la giurisprudenza interpreta la norma in modo da evitare preclusioni assolute non necessarie e coerenti con il principio di tendenziale esclusione di preclusioni assolute.

  • art. 666, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata disposta in sede di merito; ha uno spazio procedurale ma non incide sul merito dell'interpretazione sostanziale delle norme sulle misure alternative.

  • Giurisprudenza Cassazione (richiamata)

    in tema di misure alternative alla detenzione, la disposizione di cui all'art. 58-quater, comma settimo-bis, introdotto dall'art. 7 della 'legge n. 251 del 2005, che vieta la plurima concessione delle misure alternative nei confronti del condannato cui sia stata ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve essere interpretata nel senso che il divieto non opera nell'ipotesi in cui l'istanza si riferisca ad una misura alternativa diversa da quella in precedenza applicata"; sent. Cass. Sez. 1, n. 5853/2006; Cass. Sez. 1, n. 4688/2007; Cass. Sez. 1, n. 47324/2011

    La Corte di legittimità ha consolidato l'interpretazione restrittiva del divieto, chiarendo i casi in cui la preclusione opera in modo assoluto e quando invece deve essere limitata alla stessa misura già sperimentata.

Massime di principio

  • La preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. Pen. non impedisce automaticamente la concessione di una misura alternativa diversa da quella già sperimentata in precedenza.
  • Non si può fondare l'inammissibilità di una richiesta su una recidiva non effettivamente riconosciuta nella sentenza precedente: errori o travisamenti sui dati del certificato penale vanno valutati e possono comportare l'accoglimento del ricorso.
  • La preclusione assoluta opera solo quando il reato recente sia stato commesso dopo la sperimentazione di una misura alternativa e quando la recidiva reiterata fosse già sussistente al momento della prima sperimentazione.
  • Se la preclusione riguarda una misura già sperimentata, il giudice deve limitare l'inammissibilità a quella misura e non estenderla automaticamente a tutte le diverse alternative richieste dall'interessato.
  • In presenza di errori di fatto o di errata interpretazione della norma da parte del giudice di merito, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame, con precisazioni ermeneutiche vincolanti per il giudice di rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.