Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21819/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta dal proprietario di un terreno confinante per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’apposizione, sul fondo dei proprietari convenuti e in prossimità del confine, di un serbatoio di GPL previsto nell’ambito di un impianto di distribuzione carburanti, con conseguente ordine di rimozione. I convenuti avevano chiamato in manleva la società locataria del fondo e realizzatrice del distributore, che era stata poi condannata in primo grado a tenere indenni i locatori. La società ha impugnato la sentenza della Corte d’appello deducendo, con un unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 del d.P.R. 340/2003, sostenendo che tale disciplina sulle distanze di sicurezza riguarderebbe le distanze esterne da elementi pericolosi rispetto al perimetro di fabbricati e non sarebbe applicabile quando il fondo confinante sia inedificato. La ricorrente contestava quindi l’utilizzo di quel parametro per determinare la distanza del serbatoio dal confine.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in assenza di specifici regolamenti locali, la disciplina di riferimento è l’art. 890 c.c., che impone il rispetto delle distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, di quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. La Corte ha ritenuto corretto l’uso, da parte del giudice di merito, del d.P.R. 340/2003 come parametro tecnico di misurazione delle distanze di sicurezza, non come applicazione automatica e diretta della norma speciale. Ha inoltre escluso che il principio di prevenzione sia invocabile dal soggetto che installa un deposito di sostanze pericolose: chi colloca il deposito deve comunque rispettare la distanza di sicurezza, anche se il fondo vicino non è ancora edificato. Il ricorso è stato dunque rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente, con attestazione altresì dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 890 c.c.

    Regola le distanze per fabbriche, depositi nocivi o pericolosi e impianti analoghi; in assenza di regolamenti specifici, il giudice deve individuare la distanza necessaria a preservare i fondi vicini da danni alla solidità, salubrità e sicurezza, potendo avvalersi di parametri tecnici e norme di comune esperienza.

  • art. 13 del d.P.R. 24 ottobre 2003 n. 340

    Può essere utilizzato come parametro tecnico per la determinazione della distanza di sicurezza di un serbatoio GPL, ma non come applicazione automatica e diretta se mancano regolamenti specifici che disciplinino il caso concreto.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato solo per escludere l’operatività del principio di prevenzione nelle ipotesi disciplinate dall’art. 890 c.c. in materia di depositi pericolosi.

  • art. 875 c.c.

    Richiamato solo per escludere l’operatività del principio di prevenzione nelle ipotesi disciplinate dall’art. 890 c.c. in materia di depositi pericolosi.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata è stata esclusa perché non è ravvisabile colpa grave nella proposizione del ricorso volto al controllo di correttezza della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di installazione di depositi o impianti con elementi pericolosi presso il confine, la disciplina applicabile è quella dell’art. 890 c.c.; in mancanza di specifici regolamenti, la distanza di sicurezza va individuata dal giudice in concreto, anche con l’ausilio di norme tecniche speciali.
  • La norma sulle distanze dei depositi pericolosi tutela i fondi vicini dal rischio di danni alla solidità, salubrità e sicurezza; il fatto che il fondo vicino sia attualmente inedificato non esonera chi installa il deposito dall’osservanza delle distanze prescritte.
  • Il principio di prevenzione non opera a vantaggio di chi installa un deposito di sostanze pericolose: la priorità temporale dell’installazione non elimina l’obbligo di predisporre, sul proprio fondo, la zona di sicurezza verso l’esterno.
  • Il richiamo a una disciplina tecnica speciale può servire come criterio di valutazione o parametro di misurazione delle distanze, purché il giudice conservi il prudente apprezzamento richiesto dall’art. 890 c.c. e non applichi la norma tecnica in modo automatico.

Come è indicizzato

MaterieProprietà
RamiDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.