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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17548/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una persona fisica, destinataria di decreto ingiuntivo per il pagamento, in solido con altro soggetto, di una somma dovuta quale fideiussore delle obbligazioni derivanti da un contratto di finanziamento, ha proposto opposizione negando di aver assunto validamente l'obbligazione di garanzia, contestando di aver sottoscritto un impegno in tal senso, eccependo la prescrizione del diritto azionato e contestando la sussistenza del credito. L'opposizione è stata respinta in primo grado. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato l'appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., richiamando anche profili relativi alla mediazione obbligatoria, alla cessione del credito e alla decorrenza della prescrizione nelle obbligazioni restitutorie rateali. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: nullità della sentenza e dell'ordinanza di inammissibilità per non avere considerato l'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la richiesta di termine per avviarla; violazione dell'art. 1264 c.c. in tema di cessione del credito; violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione. La società resistente ha eccepito preliminarmente l'assenza di valida procura speciale al difensore del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito perché ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare della resistente: il ricorso era inammissibile per difetto di valida procura ad litem. La Corte ha richiamato il principio per cui la procura speciale deve sussistere al momento della notificazione del ricorso, quale requisito di ritualità dell'impugnazione, e la sua mancanza o inesistenza non è sanabile; ha inoltre richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile, non consente di sanare l'assenza in atti della procura alla lite. Conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il difensore della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato a suo carico.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 28/2010

    La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la relativa improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; nel caso concreto la doglianza non ha inciso sull'esito, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altra ragione preliminare.

  • art. 1264 c.c.

    Norma invocata nel secondo motivo in tema di opponibilità della cessione del credito e della notifica al debitore ceduto; il motivo non è stato esaminato per il sopravvenuto rilievo dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Norma invocata nel terzo motivo sulla prescrizione; la Corte non è entrata nel merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi di tale disposizione, ritenendo l'impugnazione priva di ragionevole probabilità di essere accolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha posto tale onere a carico del difensore privo di procura.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la valida procura speciale al difensore deve esistere già al momento della notificazione del ricorso; la sua mancanza comporta inammissibilità insanabile dell'impugnazione.
  • L'art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile, non consente la sanatoria della totale mancanza o inesistenza in atti della procura alla lite.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di procura, le attività compiute dal difensore non producono effetti in capo alla parte e gli oneri processuali, incluse spese e conseguenze economiche dell'inammissibilità, gravano sul difensore privo di procura.
  • Le censure di merito restano assorbite se il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare che impedisce l'esame delle questioni prospettate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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