Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01858/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte d'appello di Ancona e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e il successivo giudizio di appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Ancona. L'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 4 luglio 2024, deducendo motivi attinenti alla pretesa validità dell'atto di impugnazione. La Corte di cassazione rileva però che tali censure sono formulate in modo del tutto generico e non spiegano né le ragioni di diritto né i dati di fatto posti a fondamento dell'impugnazione. La Corte evidenzia inoltre che l'appello era stato proposto il 23 maggio 2023 contro una sentenza del 19 gennaio 2023, dunque dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, con conseguente applicazione della nuova disciplina dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p., trattandosi di imputato assente in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    individua il reato per cui era stata pronunciata la condanna oggetto del gravame

  • art. 581, comma 1-quater c.p.p.

    trova applicazione alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 per l'appello proposto dopo tale riforma, in un caso di imputato assente in primo grado, con conseguenze sulla validità dell'atto di impugnazione

  • d.lgs. 150 del 2022

    determina la nuova disciplina processuale richiamata dalla Corte ai fini della valutazione dell'atto di appello

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dal dispositivo

  • Cassa delle ammende

    destinataria della sanzione pecuniaria applicata al ricorrente in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure sulla validità dell'atto di impugnazione che siano formulate in modo generico, senza l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno.
  • Quando l'appello è proposto dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022, occorre verificare l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p., specie nei casi di imputato assente in primo grado.
  • L'inosservanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.