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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04959/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società in nome collettivo/assimilata attiva nel settore dell’agenzia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una compagnia assicurativa per un credito derivante dal rapporto di agenzia. La compagnia aveva proposto opposizione deducendo, tra l’altro, che la società ingiungente fosse già cessata e quindi priva di legittimazione attiva. Nel giudizio di opposizione erano intervenuti i soci della società estinta, chiedendo in via principale la conferma del decreto e, in subordine, l’accoglimento delle loro pretese come ex soci. Il tribunale aveva revocato il decreto e dichiarato il difetto di legittimazione attiva; la corte d’appello aveva rigettato gli appelli dei soci, ritenendo che la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese prima del ricorso monitorio e che la successiva costituzione dei soci non potesse sanare il difetto originario di legittimazione. Uno dei soci aveva quindi proposto revocazione della sentenza d’appello, sostenendo che la corte avesse omesso di rilevare l’inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla società già estinta, e che ciò integrasse errore di fatto decisivo ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; in cassazione ha riproposto le medesime doglianze, denunciando violazione di norme processuali e, in subordine, omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sull’idea che la procura fosse nulla o inesistente e che il decreto dovesse essere revocato per ragioni di rito o, comunque, in favore degli ex soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato inammissibile la revocazione perché le circostanze dedotte erano già state valutate nella sentenza revocanda e l’eventuale errore riguardava al più un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio. I motivi di cassazione si limitavano a riproporre le censure già rivolte contro la sentenza del 2019, senza confrontarsi specificamente con la decisione del 2021 che aveva dichiarato inammissibile la revocazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio non ricorre quando la circostanza dedotta sia stata già oggetto di valutazione nella sentenza impugnata; in tal caso l’eventuale svista sulle conseguenze giuridiche del fatto integra errore di giudizio, non deducibile con revocazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non sono specificamente riferibili alla decisione impugnata e non attaccano la ratio decidendi della sentenza oggetto di ricorso.

  • art. 1722, n. 4, c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il mandato si estingue per cessazione del mandante; la Corte non ne sviluppa però una specifica applicazione decisoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La dichiarazione di inammissibilità comporta l’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione occorre censurare la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: la riproposizione di doglianze già svolte contro una diversa decisione del processo non soddisfa il requisito di specificità del motivo.
  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto non controverso e non valutato nella sentenza; se il fatto è stato esaminato dal giudice, l’eventuale errore sulle sue conseguenze giuridiche è errore di giudizio e non è revocabile.
  • La costituzione in giudizio di soggetti subentrati o comunque collegati alla parte estinta non sana automaticamente il difetto originario di legittimazione attiva della parte che abbia iniziato il processo dopo l’estinzione.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la soccombenza nel giudizio di legittimità determina la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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