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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12996/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10395/22/2018 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate e, nel merito, aveva rigettato l'appello della società contribuente contro la sentenza della CTP di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso un avviso di accertamento relativo a imposte dirette (II.DD.) e IVA per il 2010. Le questioni principali riguardavano: (i) la tempestività della notificazione dell'appello dell'Agenzia (contestazione di tardività per una seconda notifica eseguita il 31 luglio 2017); (ii) la corretta applicazione della normativa sulla definizione agevolata (art. 11, dl 50/2017) e la conseguente sospensione dei termini di impugnazione; (iii) questioni di merito sulla qualificazione fiscale di operazioni (canoni di leasing per natante, acquisto carburante) e sull'aliquota IVA applicabile (ordinaria vs agevolata 6%), nonché contestazioni relative al principio di affidamento e alle risultanze probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (riguardante l'applicabilità dell'art. 11 dl 50/2017) e ha dichiarato inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse (poiché l'Avvocatura erariale aveva depositato copia corretta della sentenza con la data effettiva di deposito), assorbendo il terzo motivo del ricorso principale. Ha poi rigettato il ricorso incidentale proposto da Charter 97 srl. Conseguentemente la sentenza impugnata della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità. Inoltre la Corte ha dato atto degli adempimenti processuali relativi al versamento di somme a carico della ricorrente incidentale ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 11, dl 50/2017

    "1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi ... calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto ... 4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali ... e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ... 9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017."

    La Corte ha ritenuto applicabile la norma al caso di specie e ha interpretato il comma 9 come causa di sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione: pertanto il termine 'lungo' per proporre appello, scadente originariamente il 1° luglio 2017, è stato sospeso e la notifica del 31 luglio 2017 deve considerarsi tempestiva; di conseguenza l'appello dell'Agenzia è ammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Fondamento normativo utilizzato per censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato i motivi formulati con riferimento a tale articolo e ne ha accolto quello relativo all'art.11 dl 50/2017, mentre ha rigettato o dichiarato inammissibili le altre censure quando queste richiedevano un riesame di valutazioni di fatto.

  • art. 132, 133, 327, cod. proc. civ.

    Norme processuali poste a fondamento della censura riguardante l'errata indicazione della data di deposito della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse una volta depositata copia corretta della sentenza, con conseguente perdita del vizio dedotto.

  • art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di 'legittimo affidamento'. La Corte ha ricordato il principio consolidato secondo cui il legittimo affidamento può escludere aspetti sanzionatori/accessori ma non incide sulla debenza del tributo stesso: l'affidamento non esime dal pagamento dell'imposta quando gli elementi oggettivi del presupposto impositivo sussistono.

  • d.P.R. 633/1972 (norme IVA: artt. 4, 7-ter, 8-bis)

    La questione dell'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata o ordinaria e della qualificazione delle operazioni (inerenti o meno) attiene all'accertamento di fatto e alla valutazione probatoria: la Corte ha ritenuto tali questioni inammissibili in cassazione perché comportano un riesame del merito e della valutazione delle prove operata dal giudice di merito.

  • d.P.R. 600/1973 (art. 39)

    Richiamato dalla ricorrente incidentale in relazione agli accertamenti; anche qui la Corte ha evidenziato che le contestazioni relative a valutazioni probatorie e di fatto non sono sindacabili in sede di legittimità se non per vizio di motivazione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamata sul profilo della prova e dell'onere probatorio: la Corte ha ribadito che le contestazioni che mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio del giudice di merito non sono idonee in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Norma procedurale utilizzata per dare atto dell'obbligo del versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a carico per il giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • L'interruzione o sospensione dei termini processuali prevista da norme speciali (es. art. 11 dl 50/2017) va verificata prima di dichiarare l'inammissibilità per tardività: se sussiste sospensione, notifiche avvenute nel periodo successivo possono essere comunque tempestive.
  • In cassazione non è consentito riesaminare le valutazioni di fatto e di prova operate dal giudice di merito: le censure che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti sono generalmente inammissibili o destinate al rigetto.
  • Il principio del legittimo affidamento (art. 10 Statuto del contribuente) può escludere sanzioni o effetti accessori ma non esonera dalla corresponsione del tributo quando i presupposti oggettivi dell'imposta siano presenti.
  • Questioni inerenti alla qualificazione fiscale di operazioni (es. imponibilità IVA, aliquote applicabili, uso aziendale vs. privato di beni) sono tipicamente questioni di merito e debbono essere approfondite nella fase istruttoria e di merito; non sono risolvibili in sede di legittimità mediante un mero sindacato sulle risultanze probatorie.
  • Errori materiali o di indicazione formale nella sentenza impugnata possono rendere inammissibile una censura per carenza di interesse se l'errore viene corretto nel corso del giudizio mediante deposito dell'atto o documento corretto.

Testo integrale

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