Cassazione Civile, Sentenza n. 12969/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti (Enel ed E-Distribuzione) avevano promosso azione volta ad ottenere l'accertamento dell'operatività della polizza stipulata con Cattolica e la condanna di quest'ultima a manlevarle per le somme pagate o da pagarsi in conseguenza del blackout del 28/9/2003, richiedendo che la copertura includesse anche le conseguenze delle sentenze esecutive (anche non ancora passate in giudicato). Le censure in cassazione contestavano omessa pronuncia e interpretazione della polizza, nonché la limitazione della copertura solo alle sentenze passate in giudicato, sostenendo che anche le sentenze esecutive dovessero rientrare nella garanzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale proposto da Cattolica, ritenendolo fondato e assorbente rispetto al ricorso principale e agli altri incidentali. La Corte ha stabilito l'inammissibilità dell'istituto della "efficacia riflessa" del giudicato nei confronti dell'assicuratore estraneo ai giudizi di danno, affermando che non è possibile ottenere, con una pronuncia preventiva, una condanna dell'assicuratore a manlevare l'assicurato per sentenze a cui l'assicuratore non ha partecipato. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, con disposizione sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha riconosciuto il principio generale della copertura assicurativa, ma ha precisato che l'obbligo di manleva dell'assicuratore non può essere esteso giudizialmente in via preventiva per effetti di giudicati ai quali l'assicuratore non ha partecipato; l'operatività della polizza va verificata caso per caso nei giudizi in cui l'assicuratore è chiamato e contraddice.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati come garanzie costituzionali del diritto di azione, difesa e del contraddittorio: la Corte ha ritenuto che consentire l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di non parti lede tali garanzie perché impone effetti pregiudizievoli a soggetti non messi in grado di partecipare.
La norma sul giudicato è stata interpretata in senso restrittivo: l'efficacia del giudicato opera direttamente tra le parti, i loro eredi e aventi causa, e non può automaticamente produrre effetti analoghi su terzi estranei al processo.
Richiamato per evidenziare il corretto strumento processuale (chiamata in causa del garante / denuncia di lite) attraverso il quale rendere opponibile a terzi un accertamento sul rapporto pregiudicante; la Corte ha osservato che, se si vuole vincolare l'assicuratore, occorre fargli partecipare al giudizio ex art. 106 c.p.c. e non sostituirsi a tale procedura con la teoria dell'efficacia riflessa.
Invocata nelle doglianze di omessa pronuncia e incompletezza motivazionale; la Corte ha valorizzato la necessità che i giudici rispondano alle questioni decisive, ma ha ritenuto assorbente il rilievo della ricorrente Cattolica in ordine all'inammissibilità dell'azione preventiva.
Connesso ai motivi di cassazione per violazione di norme e per omessa pronuncia o mancato esame di fatti decisivi: la Corte ha esaminato e ritenuto fondate le censure incidentali dirette a negare la possibilità di ottenere la manleva preventiva sulla base dell'efficacia riflessa del giudicato.
Richiamati nei motivi incidentali relativi all'ermeneutica contrattuale; la Corte ha comunque escluso che, per la via invocata, si possa attribuire all'assicuratore l'obbligo di manleva in assenza della sua partecipazione ai giudizi di danno.
Richiamato nel contesto del litisconsorzio necessario processuale: la Corte ha evidenziato che solo la chiamata o la partecipazione dell'assicuratore nei singoli gradi evita giudicati contraddittori e rende possibile l'opponibilità dell'accertamento.
Invocato in relazione a profili di responsabilità processuale e rimessione, ma la Corte ha ritenuto che le questioni principali dovessero essere risolte sul piano dell'inammissibilità dell'azione preventiva.
Massime di principio
- Non è ammessa nel sistema italiano l'"efficacia riflessa" del giudicato nei confronti dell'assicuratore che non ha partecipato al giudizio: una sentenza tra terzi non vincola automaticamente l'assicuratore estraneo.
- L'assicurato non può ottenere in via preventiva un titolo giudiziale che automaticamente costringa l'assicuratore a manlevare per tutte le future (o non definitive) condanne: l'obbligo di manleva va accertato (o potrà essere fatto valere) nei singoli giudizi di danno in cui l'assicuratore è stato chiamato o vi ha partecipato.
- Per rendere opponibile all'assicuratore un accertamento relativo al rapporto pregiudicante occorre utilizzare gli strumenti processuali previsti (es. chiamata in causa / denuncia di lite ex art. 106 c.p.c. o litisconsorzio processuale), non la teoria dell'efficacia riflessa.
- I giudici devono comunque esaminare e motivare esplicitamente le eccezioni di indeterminatezza della domanda, di mancanza di interesse ad agire e le questioni di interpretazione contrattuale; ma il rilievo sull'inammissibilità dell'azione preventiva può assorbire altri profili di doglianza.
- In situazioni analoghe, l'unica via praticabile per l'assicurato che voglia garantire la manleva è o ottenere la partecipazione dell'assicuratore nei singoli giudizi di danno o ottenere un accordo contrattuale/stragiudiziale che disciplini la manleva; le sentenze tra assicurato e terzi non producono di per sé effetti vincolanti sull'assicuratore non presente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 26 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 12964/2022 del 26/04/2022
- Sentenza civile · 26 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 12965/2022 del 26/04/2022
- Sentenza civile · 26 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 12968/2022 del 26/04/2022
- Sentenza civile · 26 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 12971/2022 del 26/04/2022
- Sentenza civile · 26 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 12972/2022 del 26/04/2022
- Sentenza civile · 26 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 12975/2022 del 26/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →