Cassazione Civile, Sentenza n. 12968/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione del 14/02/2019 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale in un giudizio di responsabilità professionale. Il ricorrente deduceva due errori di fatto: (1) omissione da parte del giudice d'appello dell'esame di fatto storico decisivo; (2) travisamento della consulenza tecnica d'ufficio con riferimento al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria e varianti in corso d'opera.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile per tardività: l'ordinanza impugnata è stata pubblicata il 14/02/2019 e il ricorso è stato notificato il 13/03/2020, oltre il termine semestrale previsto per le impugnazioni di questo tipo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine ridotto a sei mesi si applica alle pubblicazioni successive al 30/10/2016. In conseguenza della tardività, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese processuali a favore della resistente (spese liquidate in complessivi euro 6.000,00 più forfettario 15% ed esborsi euro 200,00, accessori di legge) e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per colpa grave, liquidati in euro 6.000,00. È stata altresì attestata l'esigenza del versamento dell'ulteriore contribuito unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto (richiamando art. 395 n.4); richiede la proposizione del ricorso entro termini perentori (60 giorni dalla notificazione o sei mesi dalla pubblicazione se non notificato).
art. 395 n. 4 c.p.c.
Definisce l'errore di fatto come motivo che può giustificare la revocazione della decisione della Corte di cassazione; la Corte ha valutato che i motivi dedotti dovevano rientrare in tale fattispecie ma il ricorso è stato comunque inammissibile per termine.
artt. 365 e ss. c.p.c.
Richiamati come norme procedurali cui conformare il ricorso per revocazione (modalità e termini di proposizione).
art. 96 c.p.c.
Consente la condanna al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese quando la parte abbia agito con colpa grave o si sia comportata in modo da causare inutile aggravio del processo; la Corte ha riconosciuto la colpa grave del ricorrente per il ritardo e ha liquidato il danno.
art. 11 delle preleggi
Principio generale di non retroattività delle norme in mancanza di disposizione transitoria; utilizzato per stabilire l'applicabilità temporale della riduzione del termine per la revocazione.
d.l. n. 168/2016 convertito nella L. n. 197/2016
d.l. n. 168 del 2016, convertito dalla L. n. 197 del 2016
Ha ridotto il termine per proporre la revocazione da un anno a sei mesi; la Corte ha precisato che la riduzione si applica alle pubblicazioni successive al 30/10/2016.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'obbligo di versamento di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato; la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo al ricorrente.
art. 23, comma 8-bis d.l. 28/10/2020 n.137 e art. 16, comma 1 d.l. 30/12/2021 n.228
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Norme emergenziali/procedurali che hanno consentito alla Corte di decidere in camera di consiglio senza udienza pubblica orale, in mancanza della richiesta delle parti o del Procuratore Generale.
Massime di principio
- Verificare tempestivamente la data di pubblicazione del provvedimento di Cassazione: se non si è notificato il provvedimento, il termine per la revocazione è di sei mesi dalla pubblicazione; la mancata osservanza rende il ricorso inammissibile.
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto è limitato: occorre indicare chiaramente il fatto storico ritenuto decisivo e dimostrare l'errore materiale o la travisamento dei documenti; non è consentito ricombattere il merito della decisione.
- Quando si contesta la valutazione di consulenze tecniche o fatti, documentare con precisione gli atti e indicare quali valutazioni specifiche sono state omesse o travisate dal giudice, per rientrare nell'ambito dell'errore di fatto.
- Attenzione al rischio di condanna ex art. 96 c.p.c.: ricorsi manifestamente tardivi o infondati possono comportare la condanna per colpa grave e al risarcimento dei danni e delle spese.
- Controllare la disciplina temporale delle modifiche normative (es. riduzione dei termini) e la loro applicabilità temporale; in assenza di norma transitoria, si applica il principio di non retroattività.
- Se non si è sicuri dell'avvenuta notificazione o della decorrenza dei termini, sollecitare un'accertamento formale (es. verifica nelle casse del Tribunale o richiesta di certificazione di pubblicazione) prima di proporre ulteriori impugnazioni.
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