Cassazione Penale, Sentenza n. 15387/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 6869/22 della Corte d'appello di Torino del 03/11/2022. I ricorrenti contestano vari profili: Veshaj deduce errata applicazione di norme penali e carenza di motivazione (artt. 129 c.p.p., 629 c.p. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990); Vaghetti censura la mancata motivazione circa la continuazione fra più reati; Pasquariello solleva otto censure tra cui nullità della sentenza per carenza di motivazione, errata valutazione delle prove e delle intercettazioni, mancata considerazione degli elementi dell'illecito (art. 110, art. 80 d.P.R. 309/1990), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante dell'ingente quantità, errata determinazione della pena e mancato riconoscimento della continuazione con precedente sentenza di patteggiamento; Scarlata si duole della valutazione degli elementi probatori in relazione all'addebito di concorso in estorsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: per Veshaj e Vaghetti l'inammissibilità è fondata sul fatto che in appello avevano concordato la misura della pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinunciato ai residui motivi, limitando le questioni impugnabili; per Scarlata il motivo era improponibile perché si traduceva in una rivalutazione del materiale probatorio, ruolo che spetta al giudice di merito e non alla Cassazione; per Pasquariello molte censure sono state ritenute manifestamente infondate o inammissibili poiché implicavano una nuova valutazione delle prove o reiteravano motivi già esaminati (in particolare: la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra cause di nullità ai sensi dell'art. 604 c.p.p. e va sanata dal giudice d'appello; l'aggravante dell'ingente quantità ha natura obiettiva e può ricadere su tutti i concorrenti indipendentemente dalla frazione attribuibile a ciascuno; le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti sulla aggravante; la pretesa continuazione esterna non è stata riconosciuta per difformità di epoca e soggetti). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato da Veshaj in relazione alla richiesta di proscioglimento; la Corte non ha ritenuto che la carenza di motivazione della sentenza di primo grado comporti automaticamente la declaratoria di nullità che giustifichi il proscioglimento.
Men- zionato nella doglianza di Veshaj come norma di riferimento sui delitti di estorsione; la Corte non ha accolto la censura di illegittima applicazione normativa.
Norma base sui reati di traffico di stupefacenti; impiegata per confermare le responsabilità accertate in fatto e per valutare la configurabilità del reato e delle qualifiche applicate.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Riferito alla riqualificazione di specifiche condotte per alcuni imputati; la Corte d'appello ha confermato la diversa qualificazione e la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che potevano condurre solo a una rivalutazione dei fatti.
Norma sul 'concordato' in appello: la Corte ha ricordato che chi concorda la pena in appello e rinuncia ai residui motivi limita fortemente le questioni impugnabili in Cassazione, ammettendo solo specifiche contestazioni (es. illegalità della sanzione, formazione della volontà, consenso del Procuratore generale).
La Corte ha affermato che il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra le nullità previste da questo articolo; pertanto il giudice d'appello deve sanare la carenza e decidere sul merito.
Richiamato dalle doglianze di Pasquariello sulle modalità di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure che implicavano nuova valutazione probatoria riservata al giudice di merito.
Rilevante nella valutazione del concorso di persone; la Corte ha ricordato che l'aggravante dell'ingente quantità può avere efficacia su tutti i concorrenti quando ricorre il concorso ex art. 110.
La circostanza aggravante dell'ingente quantità è stata interpretata come di natura oggettiva e potenzialmente applicabile a tutti i concorrenti nella detenzione di stupefacenti, senza necessità di ripartizione ponderale tra gli stessi.
Riferito in giurisprudenza come quadro normativo che ricomprende le circostanze obiettive; la Corte ha utilizzato la dottrina giurisprudenziale che inquadra l'aggravante dell'ingente quantità come aggravante obiettiva ai sensi di tale disposizione.
Richiamato nella doglianza su attenuanti generiche; la Corte ha motivato la non prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante, confermando la valutazione del giudice di merito.
Riferito alle modalità di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto improponibile la censura che si limita a contestare la discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio senza dedurne illegalità.
art. 81 cod. proc. pen., comma finale
Citato in relazione alla continuità esterna; la Corte ha valutato che la continuazione non era configurabile rispetto alla pregressa sentenza di patteggiamento per differenze di epoca e soggetti coinvolti.
Massime di principio
- Chi aderisce al concordato in sede di appello (art. 599-bis c.p.p.) e rinuncia ai residui motivi limita fortemente le questioni proponibili in Cassazione: non sono ammesse impugnazioni che comportino una rilettura del merito, salvo questioni specifiche relative alla legalità della sanzione, alla formazione della volontà e al consenso del Procuratore generale.
- La Corte di Cassazione ha un sindacato di legittimità circoscritto: verifica l'esistenza di un apparato argomentativo logico nella motivazione del giudice di merito, ma non può rivedere la valutazione delle prove né sostituirsi al giudice del fatto.
- La carenza di motivazione della sentenza di primo grado non costituisce automaticamente causa di nullità processuale ai sensi dell'art. 604 c.p.p.; il giudice d'appello deve, se necessario, sanare i difetti e decidere sul merito.
- La circostanza aggravante dell'"ingente quantità" di stupefacenti (art. 80 d.P.R. 309/1990) è da considerare di natura oggettiva e può essere applicata a tutti i concorrenti nella detenzione, anche senza ripartizione della quantità tra i singoli, salvo casi specifici che dimostrino una diversa configurazione fattuale.
- Le doglianze che, in sostanza, propongono una diversa e più favorevole rivalutazione delle risultanze probatorie sono, di regola, improponibili in Cassazione e portano all'inammissibilità del ricorso.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante è valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione richiede motivazione adeguata per contestarne la legittimità, ma non procede a nuova valutazione del merito.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione con una precedente sentenza è necessario che i fatti e i soggetti presentino i requisiti di connessione richiesti: differenze di epoca o di partecipanti possono escludere la continuazione.
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