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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15387/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza n. 6869/22 della Corte d'appello di Torino del 03/11/2022. I ricorrenti contestano vari profili: Veshaj deduce errata applicazione di norme penali e carenza di motivazione (artt. 129 c.p.p., 629 c.p. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990); Vaghetti censura la mancata motivazione circa la continuazione fra più reati; Pasquariello solleva otto censure tra cui nullità della sentenza per carenza di motivazione, errata valutazione delle prove e delle intercettazioni, mancata considerazione degli elementi dell'illecito (art. 110, art. 80 d.P.R. 309/1990), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante dell'ingente quantità, errata determinazione della pena e mancato riconoscimento della continuazione con precedente sentenza di patteggiamento; Scarlata si duole della valutazione degli elementi probatori in relazione all'addebito di concorso in estorsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: per Veshaj e Vaghetti l'inammissibilità è fondata sul fatto che in appello avevano concordato la misura della pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinunciato ai residui motivi, limitando le questioni impugnabili; per Scarlata il motivo era improponibile perché si traduceva in una rivalutazione del materiale probatorio, ruolo che spetta al giudice di merito e non alla Cassazione; per Pasquariello molte censure sono state ritenute manifestamente infondate o inammissibili poiché implicavano una nuova valutazione delle prove o reiteravano motivi già esaminati (in particolare: la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra cause di nullità ai sensi dell'art. 604 c.p.p. e va sanata dal giudice d'appello; l'aggravante dell'ingente quantità ha natura obiettiva e può ricadere su tutti i concorrenti indipendentemente dalla frazione attribuibile a ciascuno; le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti sulla aggravante; la pretesa continuazione esterna non è stata riconosciuta per difformità di epoca e soggetti). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato da Veshaj in relazione alla richiesta di proscioglimento; la Corte non ha ritenuto che la carenza di motivazione della sentenza di primo grado comporti automaticamente la declaratoria di nullità che giustifichi il proscioglimento.

  • art. 629 cod. pen.

    Men- zionato nella doglianza di Veshaj come norma di riferimento sui delitti di estorsione; la Corte non ha accolto la censura di illegittima applicazione normativa.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma base sui reati di traffico di stupefacenti; impiegata per confermare le responsabilità accertate in fatto e per valutare la configurabilità del reato e delle qualifiche applicate.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Riferito alla riqualificazione di specifiche condotte per alcuni imputati; la Corte d'appello ha confermato la diversa qualificazione e la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che potevano condurre solo a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul 'concordato' in appello: la Corte ha ricordato che chi concorda la pena in appello e rinuncia ai residui motivi limita fortemente le questioni impugnabili in Cassazione, ammettendo solo specifiche contestazioni (es. illegalità della sanzione, formazione della volontà, consenso del Procuratore generale).

  • art. 604 cod. proc. pen.

    La Corte ha affermato che il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra le nullità previste da questo articolo; pertanto il giudice d'appello deve sanare la carenza e decidere sul merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle doglianze di Pasquariello sulle modalità di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure che implicavano nuova valutazione probatoria riservata al giudice di merito.

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevante nella valutazione del concorso di persone; la Corte ha ricordato che l'aggravante dell'ingente quantità può avere efficacia su tutti i concorrenti quando ricorre il concorso ex art. 110.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    La circostanza aggravante dell'ingente quantità è stata interpretata come di natura oggettiva e potenzialmente applicabile a tutti i concorrenti nella detenzione di stupefacenti, senza necessità di ripartizione ponderale tra gli stessi.

  • art. 70 cod. pen.

    Riferito in giurisprudenza come quadro normativo che ricomprende le circostanze obiettive; la Corte ha utilizzato la dottrina giurisprudenziale che inquadra l'aggravante dell'ingente quantità come aggravante obiettiva ai sensi di tale disposizione.

  • art. 62-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza su attenuanti generiche; la Corte ha motivato la non prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante, confermando la valutazione del giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito alle modalità di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto improponibile la censura che si limita a contestare la discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio senza dedurne illegalità.

  • art. 81 cod. proc. pen., comma finale

    Citato in relazione alla continuità esterna; la Corte ha valutato che la continuazione non era configurabile rispetto alla pregressa sentenza di patteggiamento per differenze di epoca e soggetti coinvolti.

Massime di principio

  • Chi aderisce al concordato in sede di appello (art. 599-bis c.p.p.) e rinuncia ai residui motivi limita fortemente le questioni proponibili in Cassazione: non sono ammesse impugnazioni che comportino una rilettura del merito, salvo questioni specifiche relative alla legalità della sanzione, alla formazione della volontà e al consenso del Procuratore generale.
  • La Corte di Cassazione ha un sindacato di legittimità circoscritto: verifica l'esistenza di un apparato argomentativo logico nella motivazione del giudice di merito, ma non può rivedere la valutazione delle prove né sostituirsi al giudice del fatto.
  • La carenza di motivazione della sentenza di primo grado non costituisce automaticamente causa di nullità processuale ai sensi dell'art. 604 c.p.p.; il giudice d'appello deve, se necessario, sanare i difetti e decidere sul merito.
  • La circostanza aggravante dell'"ingente quantità" di stupefacenti (art. 80 d.P.R. 309/1990) è da considerare di natura oggettiva e può essere applicata a tutti i concorrenti nella detenzione, anche senza ripartizione della quantità tra i singoli, salvo casi specifici che dimostrino una diversa configurazione fattuale.
  • Le doglianze che, in sostanza, propongono una diversa e più favorevole rivalutazione delle risultanze probatorie sono, di regola, improponibili in Cassazione e portano all'inammissibilità del ricorso.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante è valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione richiede motivazione adeguata per contestarne la legittimità, ma non procede a nuova valutazione del merito.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione con una precedente sentenza è necessario che i fatti e i soggetti presentino i requisiti di connessione richiesti: differenze di epoca o di partecipanti possono escludere la continuazione.

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