Cassazione Civile, Ordinanza n. 18266/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio o di altro diritto reale gravante sulle rampe di accesso al proprio fabbricato polifunzionale situato nel territorio comunale. In primo grado la domanda era stata accolta, con declaratoria di inesistenza di una servitù pubblica a favore del Comune. In appello, promosso sia dall'interveniente sia dal Comune, la Corte territoriale ha riformato la decisione ritenendo che precedenti pronunce amministrative riguardassero la medesima questione tra le stesse parti e i relativi presupposti logico-giuridici. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., anche in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 104 del 2010; con il secondo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 276, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt. 91, 100 e 105 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non si fosse pronunciata sull'interesse a partecipare al giudizio dell'interveniente Immobiliare Edilcentro s.r.l. Prima della decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; il Comune ha dichiarato di non accettarla e ha chiesto la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e, in mancanza di accettazione da parte del controricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Termoli, liquidandole in euro 200 per esborsi e euro 3.500 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della censura sulla portata del giudicato sostanziale invocato dalla Corte d'appello in relazione alle precedenti pronunce amministrative.
Richiamato in connessione con la censura sul giudicato e sul rilievo delle decisioni del giudice amministrativo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Invocato per censurare la mancata pronuncia dell'appello sulla posizione dell'interveniente.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla regolazione delle spese, all'interesse ad agire e all'intervento nel processo.
Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio quando non sia accettata dalla parte costituita che vi abbia interesse a opporvisi, con conseguente definizione del processo senza esame dei motivi.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non accettata, le spese sono poste a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, salvo diversa regolazione consentita dalla legge.
- Le censure di violazione di legge che investano l'operato del giudice d'appello restano assorbite se il processo di cassazione si estingue prima della decisione sul merito.
- La deduzione della formazione del giudicato, anche in relazione a precedenti pronunce del giudice amministrativo, richiede un corretto accertamento dell'oggetto della decisione precedente e dei suoi presupposti logico-giuridici, ma tale profilo non viene scrutinato se il giudizio di legittimità si estingue.
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