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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14659/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, commesso il 6 giugno 2018. Con l'unico motivo deduceva l'omesso rilievo della prescrizione, sostenendo che il reato si fosse estinto prima della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, essendo il fatto commesso nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, dovesse applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta da tale legge e richiamata dalle Sezioni Unite. In base a tale disciplina, al momento della decisione della Corte d'appello il reato non era ancora prescritto, poiché il termine era sospeso fino all'11 settembre 2025. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice contestata, relativa al reato per cui era stata confermata la condanna.

  • art. 159 cod. pen.

    Disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017.

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione richiamata dalla Corte.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Non ha avuto efficacia abrogativa retroattiva della disciplina di sospensione per i reati commessi nel periodo pertinente.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Non ha avuto efficacia abrogativa retroattiva della disciplina di sospensione per i reati commessi nel periodo pertinente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01

    Principio di diritto secondo cui la disciplina di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, mentre per quelli commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina della legge n. 134 del 2021.

Massime di principio

  • Per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017 si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta da tale legge, senza che le successive riforme abbiano efficacia retroattiva abrogativa per i fatti commessi in quel segmento temporale.
  • Nel valutare un motivo di ricorso fondato sulla prescrizione, il giudice deve verificare il regime temporale applicabile al fatto e computare le eventuali sospensioni del termine prescrizionale previste dalla disciplina intertemporale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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