Cassazione Civile, Ordinanza n. 01691/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da plurimi avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, con riprese a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oltre a un diniego di rimborso riunito nel medesimo giudizio. La società contribuente aveva sostenuto, nei gradi di merito, che le note di accredito contestate erano documentate da fatture e da ulteriore documentazione prodotta sin dal primo grado, e che l'Ufficio non aveva contestato le scritture contabili regolarmente tenute; aveva inoltre dedotto che la valutazione del prezzo delle operazioni rientrava nella discrezionalità imprenditoriale e che non vi erano elementi per qualificare le operazioni come inesistenti. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che non fosse stata considerata la documentazione attestante la restituzione della merce oggetto delle note di accredito; con il secondo ha dedotto violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente qualificato come oggettivamente inesistenti, almeno in parte, le operazioni fatturate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, pur formalmente proposta come omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità; ha osservato inoltre che la motivazione della CTR era presente, non apparente, e che il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente e parziale la documentazione prodotta, reputando non dimostrata l'effettiva restituzione della merce. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché la doglianza, pur prospettata come violazione di legge, tendeva a contestare l'accertamento di fatto della CTR sulla sovrafatturazione e sull'inesistenza parziale delle operazioni, vale a dire a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. È stata inoltre disposta la statuizione sulle spese nel senso della loro non liquidazione e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riformulazione del 2012, il vizio è confinato al mancato esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né una rivalutazione del merito.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Le scritture contabili dell'impresa fanno prova contro l'imprenditore in ordine ai debiti della società, ma il loro apprezzamento resta affidato alla libera valutazione del giudice di merito, insieme agli altri elementi di causa.
La valutazione della maggiore o minore attendibilità delle prove è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti stretti del vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La norma viene richiamata in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e ai correlati elementi passivi fittizi, quando la fatturazione e i costi risultino divergenti dalla realtà economica effettiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione né di chiedere una nuova valutazione delle prove: occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, risultante dalla sentenza impugnata o dagli atti, e il difetto deve emergere nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione.
- La valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta tra fonti istruttorie contrastanti appartengono al giudice di merito; in cassazione non è possibile sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice territoriale.
- Le scritture contabili, pur avendo efficacia probatoria contro l'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c., non hanno valore dirimente e sono liberamente apprezzate dal giudice insieme agli altri elementi di causa.
- La censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, come nel caso della qualificazione di operazioni fatturate come parzialmente inesistenti.
- Quando il giudice di merito accerta che costi e fatturazioni sono stati artificiosamente sovrastimati rispetto alla realtà economica, può ravvisarsi l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o di elementi passivi fittizi, con conseguente legittimità della ripresa fiscale.
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