Cassazione Civile, Ordinanza n. 04529/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda familiare e successoria legata a un immobile di proprietà dei genitori delle parti. In un precedente giudizio promosso dai proprietari del fondo confinante, era stata accertata l'illegittimità di opere eseguite sul confine e, a seguito dell'inottemperanza all'ordine giudiziale, nel procedimento ex art. 612 c.p.c. il giudice dell'esecuzione aveva liquidato spese e competenze ponendole a carico degli esecutati in solido. Una delle sorelle aveva poi sostenuto di avere anticipato tali spese e, ritenendo esistente un accordo interno tra le sorelle in base al quale ella avrebbe dovuto agire e le altre avrebbero dovuto sopportare o limitare il regresso, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'altra sorella per euro 2.600, poi revocato dal Giudice di pace e con sentenza confermata in appello dal Tribunale di Massa. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2722 c.c., contestando che il Tribunale avesse valorizzato testimonianze su un asserito patto accessorio rispetto all'atto di donazione; 2) violazione degli artt. 116, 244 e 253 c.p.c., per avere attribuito rilievo a una testimonianza qualificata come de relato actoris; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per avere ritenuto provato, tramite presunzioni, l'accordo tra le sorelle sulla ripartizione o limitazione del regresso; 4) violazione dell'art. 1298 c.c., per avere il Tribunale considerato meritevole di tutela un accordo con cui uno dei debitori solidali rinunci prospetticamente al regresso verso gli altri. La controricorrente resisteva chiedendo il rigetto, mentre l'altra sorella intimata non svolgeva difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'art. 2722 c.c., in realtà mirava a contestare l'interpretazione del contratto di donazione e non rispettava l'onere di specifica indicazione e trascrizione dei documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., oltre a non confrontarsi con i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c.; nel merito ha osservato che la lite non riguardava un patto aggiunto alla donazione, ma un distinto accordo tra sorelle sull'assunzione delle spese e sulla gestione del giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la decisione di merito era sorretta da una duplice ratio e la censura non attingeva tutte le rationes; in ogni caso la doglianza non scalfiva la valutazione del giudice circa l'assenza di testimonianza de relato actoris, trattandosi di persona non parte di quel giudizio e di dichiarazioni apprese nel corso di operazioni peritali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur evocando l'art. 2729 c.c., si risolveva in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale, non consentita in cassazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché integralmente fattuale: la ricorrente sollecitava una nuova valutazione delle risultanze di causa sotto la formale veste della violazione dell'art. 1298 c.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
è richiamato quale base del procedimento di determinazione delle modalità di esecuzione di un obbligo di fare non adempiuto
non può essere invocato per censurare, in realtà, l'interpretazione di un distinto accordo tra le parti rispetto al documento formalmente richiamato
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
chi fonda il ricorso su documenti deve indicarli specificamente, trascrivendone o riassumendone il contenuto e indicandone collocazione e produzione, a pena di inammissibilità
la censura per violazione dei canoni ermeneutici richiede la puntuale indicazione delle regole violate e del modo in cui il giudice se ne sia discostato
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
non consente il riesame del merito sotto la veste della violazione di legge
le doglianze sulla valutazione della testimonianza non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto
la falsa applicazione delle presunzioni richiede di individuare specificamente il ragionamento presuntivo ritenuto viziato rispetto ai requisiti di gravità, precisione e concordanza
la censura non può limitarsi a contestare fattualmente l'esistenza di un accordo di rinuncia al regresso, poiché ciò implica una nuova valutazione del merito
richiamato per il deposito delle memorie in prossimità della camera di consiglio
richiamato nella memoria della ricorrente, ma la relativa argomentazione non era stata proposta nel presente giudizio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
presuppone, in caso di inammissibilità, la regolazione del contributo unificato nei termini di legge
è evocato nella memoria come norma che avrebbe giustificato la condanna solidale alle spese nel procedimento esecutivo, ma senza incidere sul decidere del presente giudizio
Massime di principio
- In cassazione, la deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- Chi censura una decisione per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente le norme ermeneutiche violate e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta proporre una lettura alternativa del negozio.
- Quando il ricorso si fonda su documenti o atti di causa, è indispensabile rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con trascrizione o riassunto del contenuto, indicazione della sede processuale e della collocazione nel fascicolo.
- La testimonianza de relato può essere valutata dal giudice nel contesto degli altri elementi istruttori; la sua censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di sostituire la valutazione di merito con una diversa lettura del compendio probatorio.
- La falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. richiede di contestare il ragionamento presuntivo in relazione ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, non di lamentare genericamente l'insufficienza delle prove.
- In tema di obbligazione solidale e regresso, la deduzione dell'esistenza o meno di un accordo interno tra condebitori è questione di fatto e non può essere riproposta in cassazione come vizio di violazione di legge.
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