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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36320/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un cliente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme versate a un agente generale assicurativo per l'attivazione di dieci polizze vita, mai attivate o attivate per importi inferiori ai premi corrisposti. L'agente era stato ritenuto responsabile dell'appropriazione delle somme e il cliente aveva invocato anche la responsabilità indiretta della compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 2049 c.c. La compagnia aveva proposto opposizione al decreto, ottenendone in primo grado la revoca e la condanna del cliente alla restituzione di quanto già percepito; in appello, però, la decisione era stata ribaltata, con rigetto dell'opposizione e condanna solidale della compagnia e dell'agente al risarcimento. La compagnia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2702, 2697, 2729, 2049, 2730 e 2735 c.c., sostenendo che le polizze e le dichiarazioni dell'agente non potessero valere come prova nei suoi confronti e che mancasse la prova della consegna degli assegni e dell'incasso; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di appello tratto una prova da una circostanza asseritamente apodittica; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., e motivazione asseritamente generica sul valore probatorio della consegna degli assegni e della formula di quietanza contenuta nelle polizze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la responsabilità della compagnia ex art. 2049 c.c. fosse stata correttamente affermata dalla Corte di appello sulla base della prova dell'illecito commesso dal preposto e del nesso di occasionalità necessaria con le incombenze affidategli. Ha inoltre escluso che vi fosse una violazione dell'art. 2702 c.c., perché la decisione impugnata non aveva attribuito efficacia probatoria alla scrittura privata verso la compagnia, ma aveva valorizzato la prova del fatto della consegna degli assegni al preposto, da cui discendeva la responsabilità indiretta del preponente. Ha giudicato infondato anche il rilievo sull'art. 2729 c.c., osservando che la Corte di merito aveva utilizzato plurimi indizi, tra cui la mancata opposizione del preposto al decreto ingiuntivo, la mancata risposta all'interrogatorio formale e la pendenza di un procedimento penale per fatti analoghi. Ha dichiarato inammissibile la censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c., perché diretta a contestare il merito della valutazione probatoria. Ha infine ritenuto infondato il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., non ravvisando alcun omesso esame di un fatto storico decisivo né una motivazione apparente o mancante. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità indiretta del preponente presuppone il fatto illecito del preposto e il nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze affidategli e il danno; è sufficiente che l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento nell'organizzazione dell'impresa.

  • art. 2702 c.c.

    Non è applicabile per sostenere l'efficacia probatoria diretta verso il preponente di dichiarazioni o scritture sottoscritte dal solo agente, quando la decisione si fonda sulla prova del fatto illecito del preposto e non sull'estensione della scrittura privata al terzo.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell'onere della prova se il giudice pone a carico dell'attore la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa e ritiene raggiunta tale prova mediante presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono corrette quando il giudice le valuta complessivamente e non atomisticamente, sulla base di più elementi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non decisivo ai fini della ratio decidendi della Corte.

  • art. 2735 c.c.

    La confessione stragiudiziale resa dal preposto non vincola automaticamente il preponente; può essere liberamente valutata nei suoi confronti, ma nel caso concreto la decisione non si fonda su tale profilo.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende espressamente la regola di decisione; non se si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o disapplica la regola del prudente apprezzamento; non quando si contesta il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state respinte perché infondate o inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato è limitato al "minimo costituzionale" della motivazione; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le anomalie motivazionali estreme.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per la riproposizione della domanda di regresso rimasta assorbita in primo grado.

Massime di principio

  • La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. richiede la prova del fatto illecito del preposto e del nesso di occasionalità necessaria con le incombenze affidategli; non è necessario dimostrare un rapporto di immedesimazione organica, essendo sufficiente che l'illecito sia stato agevolato dall'inserimento nell'organizzazione del preponente.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di indizi e su una ricostruzione complessiva del fatto, la censura per violazione dell'art. 2729 c.c. è infondata se mira solo a una diversa lettura atomistica degli elementi probatori.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla attendibilità o persuasività delle prove, ma solo per denunciare l'utilizzo di prove non dedotte dalle parti o l'erronea applicazione del regime legale di valutazione della prova.
  • Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi estreme di motivazione inesistente, apparente o incomprensibile.
  • La prova della consegna di somme o titoli di pagamento al preposto può essere desunta da dichiarazioni sottoscritte dal medesimo, da elementi comportamentali successivi e da ulteriori circostanze convergenti, purché il ragionamento inferenziale sia complessivo e coerente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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