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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07933/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una cliente aveva convenuto la banca chiedendo la restituzione di euro 419.363,00 addebitati sul proprio conto dopo il pagamento, da parte dell’istituto, di due assegni bancari muniti di clausola di intrasferibilità, emessi all’ordine della stessa attrice ma incassati da terzi. Dopo un primo rigetto e un successivo annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il giudice di rinvio aveva condannato la banca a pagare la somma indebitamente addebitata, oltre interessi legali dal momento dei singoli addebiti. Con l’unico motivo del nuovo ricorso per cassazione, la cliente sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente negato la rivalutazione monetaria, trattando il credito come debito di valuta; a suo dire, invece, si sarebbe trattato di una pretesa risarcitoria da illecito/inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione dei criteri propri del debito di valore. La banca resisteva chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha chiarito che il giudice di rinvio non aveva pronunciato una condanna risarcitoria per inadempimento contrattuale, ma aveva semplicemente applicato il principio per cui la banca che paga un assegno non trasferibile a persona non legittimata è tenuta a un nuovo pagamento nei confronti dell’effettivo prenditore. Poiché la statuizione era di pagamento della somma esattamente addebitata, con interessi legali dai singoli addebiti, non era invocabile la disciplina del debito di valore e della rivalutazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Il pagamento di un assegno non trasferibile eseguito a favore di persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso comporta responsabilità della banca e obbligo di nuovo pagamento nei confronti del legittimo prenditore.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato nel precedente giudizio come base dell’obbligazione derivante dal rapporto bancario.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel precedente giudizio quale parametro della diligenza professionale della banca.

  • art. 1856 c.c.

    Richiamato nel precedente giudizio per qualificare il rapporto banca-cliente in termini di mandato/esecuzione di operazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel precedente giudizio in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel precedente giudizio in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 2720 c.c.

    Invocato nel precedente giudizio.

  • art. 2721 c.c.

    Invocato nel precedente giudizio.

  • art. 1-bis l. n. 143 del 1991

    Invocato nel precedente giudizio.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    Invocato nel precedente giudizio.

  • art. 1832 c.c.

    La presunzione di approvazione tacita dell’estratto conto riguarda solo accrediti e addebiti nella loro effettività, e non la validità o efficacia dei rapporti sottostanti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la natura risarcitoria del credito e la conseguente rivalutazione.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per qualificare la pretesa come risarcimento da fatto illecito.

  • art. 2056 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di criteri di liquidazione del danno.

  • art. 1224 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione della rivalutazione/degli accessori sul debito.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato per il tentativo di revocazione della banca contro la precedente sentenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la banca paga un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dal legittimo prenditore, essa è tenuta a un nuovo pagamento in favore dell’effettivo titolare del diritto, secondo una responsabilità ex lege collegata alla circolazione del titolo.
  • La qualificazione della pretesa come debito di valuta o di valore dipende dalla natura effettiva della statuizione: se il giudice condanna al pagamento della somma indebitamente addebitata e non a un risarcimento del danno, non può invocarsi la rivalutazione propria del debito di valore.
  • La presunzione di tacita approvazione dell’estratto conto ex art. 1832 c.c. riguarda la registrazione contabile degli addebiti e degli accrediti, ma non sana né convalida la validità dei rapporti obbligatori sottostanti.
  • Nel caso di assegno bancario, un eventuale mandato all’incasso o rappresentanza deve risultare dal titolo stesso, in coerenza con il principio di letteralità dei titoli di credito.

Come è indicizzato

MaterieAssegnoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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