Cassazione Civile, Ordinanza n. 23678/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una banca aveva agito in giudizio contro la notaia che aveva rogato un contratto di finanziamento del 2002, chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivato dal fatto che l’ipoteca, pur riferita dalle parti a un intero compendio immobiliare, era stata iscritta solo su alcuni subalterni e non anche sul sub. 1, corrispondente a un opificio industriale. Nel frattempo il credito era stato ceduto a una società SPV, intervenuta nel giudizio quale successore a titolo particolare. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta; in appello, invece, la corte territoriale aveva ritenuto che dagli atti non emergesse la volontà delle parti di gravare anche il sub. 1 e aveva valorizzato il dato letterale degli atti e la loro puntuale descrizione catastale. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria deduceva, con un primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e controversi, sostenendo che dagli atti emergesse in modo inequivoco la volontà di iscrivere ipoteca su tutti i beni della mutuataria, incluso il fabbricato sub. 1, e che la corte d’appello avesse motivato in modo contraddittorio; con un secondo motivo deduceva violazione delle norme sulla responsabilità del notaio e sui doveri di diligenza e correttezza professionale, assumendo che la professionista avrebbe dovuto effettuare le necessarie verifiche catastali e trascrivere correttamente l’intero compendio immobiliare, secondo l’incarico ricevuto e l’effettivo intento negoziale delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi investissero in realtà una rivalutazione del merito e dell’interpretazione della volontà negoziale, profili riservati al giudice di merito e non deducibili in cassazione come vizio motivazionale o come violazione di legge, poiché la censura non era stata articolata correttamente come violazione dei criteri ermeneutici. Inoltre, in relazione alla doglianza sulla mancata visura catastale, ha rilevato un difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stato indicato se tale circostanza fosse stata tempestivamente allegata come causa petendi in primo grado.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame del fatto decisivo e controverso
Il vizio motivazionale non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto già esaminato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La dedotta violazione di legge è inammissibile quando presuppone un fatto diverso da quello accertato dal giudice di merito e mira in sostanza a una revisione del giudizio di fatto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura è inammissibile se non indica con precisione dove e come il fatto dedotto sia stato tempestivamente allegato nel giudizio di merito.
art. 51 n. 6 l. n. 89 del 1913
Richiamato quale norma invocata a fondamento della responsabilità professionale del notaio.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla responsabilità contrattuale per inadempimento professionale.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei doveri di correttezza nell’adempimento.
Richiamato dalla ricorrente per affermare il parametro di diligenza professionale del notaio.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l’apparenza del vizio motivazionale o della violazione di legge, miri in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e della volontà negoziale accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione già compiuta su elementi istruttori o documentali.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile se il motivo presuppone un fatto diverso da quello definitivamente accertato e chiede alla Corte una nuova attività di accertamento fattuale.
- Le censure relative a inadempienze professionali devono essere formulate con specificità, indicando in modo puntuale dove il relativo fatto costitutivo sia stato allegato nel giudizio di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La parte che sottoscrive un atto ne fa proprio il contenuto, sicché chi ne contesta la conformità alla volontà dichiarata deve fornire prova contraria attendibile e coerente con l’autoresponsabilità negoziale.
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