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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24249/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava soprattutto la nullità/violazione procedurale derivante dal mancato esame nel merito della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova e del rigetto tacito/espresso di tale richiesta (vizi relativi agli artt. 464-bis e 464-quater c.p.p.), nonché violazioni di legge e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione del fatto (art. 336, art. 490 e alternativa con art. 392 c.p.) e carenza di motivazione sulla recidiva. In sintesi: si contestava che il giudice di primo grado avesse negato la messa alla prova senza che fosse stato predisposto il programma e che la decisione di rigetto non fosse stata adeguatamente valutata in appello; inoltre si sosteneva che l'ufficiale giudiziario non stesse eseguendo un atto d'ufficio e che il comportamento dell'imputato potesse configurare altro reato (art. 392).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato, con effetto assorbente, il primo motivo: il provvedimento di rigetto della messa alla prova doveva essere esaminato nel merito dalla Corte di appello in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, l'ordinanza di rigetto non è impugnabile autonomamente ma può essere censurata unitamente alla sentenza (art. 586 c.p.p. lettura conforme a Sez. U.). La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice di merito affinché esamini la censura relativa al diniego della messa alla prova e ne verifichi la fondatezza. La valutazione sugli altri motivi (qualificazione del fatto, recidiva) è stata assorbita dalla decisione di annullamento e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 464-bis c.p.p.

    Disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova; nel contesto la norma è richiamata come fondamento procedurale per la richiesta dell'imputato.

  • art. 464-quater c.p.p.

    Il comma 7 è stato interpretato dalla Corte di cassazione come riferito esclusivamente all'ordinanza ammissiva della messa alla prova (impugnabile per cassazione), mentre il provvedimento di rigetto non è immediatamente appellabile ma può essere censurato con l'impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p.; pertanto la Corte d'appello doveva esaminare la censura meramente perché sollevata in sede di appello.

  • art. 586, comma 1, c.p.p.

    Principio generale che l'impugnazione avviene 'con l'impugnazione della sentenza': la Corte utilizza tale regola in combinato disposto con la giurisprudenza di legittimità per affermare la possibilità di dedurre in appello il rigetto della messa alla prova.

  • art. 168-bis c.p.

    Richiamato nel quadro difensivo per distinguere il lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva (che non osterebbe alla messa alla prova) rispetto ad altra messa alla prova in corso; la Corte rileva che la natura del lavoro doveva essere valutata dal giudice di merito.

  • art. 336 c.p.

    Norma che sanziona il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio che impedisce l'atto o chiunque vi si opponga; nel ricorso era contestata l'applicabilità ritenendo che l'ufficiale non eseguiva un atto d'ufficio nell'ambito dell'abitazione dell'imputato.

  • art. 490 c.p.

    Riflette il reato contestato (distruzione o sottrazione di atti); la decisione di merito aveva ritenuto integrato il reato di cui a questo articolo, ma la Cassazione ha assorbito tale censura nel motivo principale.

  • art. 392 c.p.

    Reato di 'eccesso colposo in legittima difesa' o reato alternativo evocato dalla difesa come possibile requalificazione rispetto alla distruzione del verbale; la Corte ha ritenuto la questione secondaria rispetto al vizio processuale deciso.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020) e art. 16, comma 1, d.l. 228/2021 (conv. legge n. 15/2022)

    Richiamate per giustificare la procedura scritta adottata per il giudizio di legittimità; non incidono sulla decisione di merito ma chiariscono il rito seguito in Cassazione.

Massime di principio

  • La richiesta di messa alla prova respinta dal giudice di primo grado può essere dedotta in appello unitamente all'impugnazione della sentenza: la deduzione non è preclusa dal successivo esercizio del rito abbreviato e il giudice d'appello ha l'onere di esaminare il motivo sul rigetto.
  • L'ordinanza di rigetto della messa alla prova non è di norma impugnabile autonomamente in Cassazione; tuttavia la censura può essere propos­ta con l'impugnazione della sentenza e deve essere valutata dal giudice del merito.
  • La scelta del rito abbreviato posteriore al rigetto della messa alla prova non vale automaticamente come rinuncia alla possibilità di contestare il diniego: l'imputato può riservarsi la censura e proporla in sede di impugnazione.
  • In presenza di contestazioni sia processuali che di merito (es. qualificazione del fatto, recidiva), il vizio processuale principale può assorbire gli altri motivi: il giudice di legittimità può annullare e rinviare perché il corretto procedimento istruttorio e decisionale sul punto possa essere compiuto dal giudice di merito.
  • I giudici di merito devono motivare adeguatamente la decisione di rigetto della messa alla prova, indicando la mancanza di programma o la prognosi negativa e valutando specificamente la compatibilità con eventuali lavori di pubblica utilità già in corso.

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