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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16081/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva domandato il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, invocando l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 645, L. n. 208/2015 e dall’art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995, sul presupposto che i propri autobus, originariamente omologati come euro 2, erano stati successivamente dotati di filtro antiparticolato (FAP), con conseguente asserito innalzamento della classe ambientale a livelli superiori. L’Amministrazione aveva negato il rimborso e i giudici tributari di merito avevano confermato il diniego. Con il primo motivo di ricorso la società lamentava violazione delle norme interne e del d.m. n. 39/2008, sostenendo che la CTR avesse confuso omologazione e classificazione euro e che l’installazione dei FAP dovesse rilevare ai fini della classe ambientale. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE, assumendo che la disciplina interna restringesse illegittimamente il novero dei beneficiari rispetto alla normativa unionale; in subordine chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che l’agevolazione fiscale collegata al gasolio per autotrazione spetta in relazione alla categoria euro originaria del veicolo, attribuita in sede di omologazione, e non in base a modifiche successive apportate dopo l’immatricolazione, come l’installazione del FAP, che incide solo sulla riduzione delle emissioni di particolato. Ha inoltre ritenuto che la disciplina interna non contrasti con la direttiva 2003/96/CE, poiché tale direttiva non realizza un’armonizzazione totale delle accise e lascia agli Stati membri margini di discrezionalità nel prevedere esenzioni, riduzioni e regimi differenziati. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 645, L. n. 208/2015

    "A decorrere dal 1 gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio da autotrazione (...) non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore"

    La Corte lo interpreta come riferimento alla categoria euro originaria del veicolo, risultante dall’omologazione, non modificabile ai fini del beneficio da interventi successivi come il FAP.

  • art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995

    Norma interna sull’agevolazione al gasolio commerciale per autotrazione, da leggere in coerenza con la categoria euro di omologazione del mezzo e con la finalità di favorire il rinnovo del parco veicoli.

  • d.m. 12 gennaio 2008, n. 39

    Il decreto è richiamato per distinguere la rilevanza dei filtri antiparticolato, che attengono alla riduzione del particolato, dalla classificazione euro del veicolo, che dipende dall’omologazione originaria.

  • art. 3 direttiva 2006/46/CE

    Definisce l’omologazione come procedura di certificazione della conformità del veicolo e delle sue caratteristiche tecniche e ambientali alle prescrizioni applicabili.

  • art. 2 direttiva 70/220/CEE

    È richiamato per evidenziare che gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione se il veicolo rispetta le prescrizioni in materia di emissioni.

  • art. 2 direttiva 88/77/CEE

    Conferma il collegamento tra classificazione ambientale e procedura di omologazione.

  • direttiva 1999/96/CE

    È richiamata come esempio dell’evoluzione delle categorie euro e delle prove di omologazione, che riguardano una pluralità di emissioni inquinanti e non solo il particolato.

  • art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE

    La Corte esclude che la direttiva impedisca la disciplina interna, sottolineando che essa fissa livelli minimi di tassazione e lascia margini agli Stati membri per esenzioni, riduzioni e regimi differenziati.

  • art. 5 direttiva 2003/96/CE

    È richiamato per affermare che gli Stati membri possono applicare aliquote differenziate, nel rispetto dei livelli minimi e del diritto dell’Unione, anche per i trasporti pubblici locali di passeggeri.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, dato atto dalla Corte nel dispositivo.

Massime di principio

  • Ai fini delle agevolazioni fiscali correlate alla classificazione ambientale dei veicoli, il parametro decisivo è la categoria euro attribuita in sede di omologazione originaria, non la successiva installazione di dispositivi che migliorino solo parzialmente le emissioni.
  • L’installazione di un filtro antiparticolato può rilevare come misura di contenimento delle emissioni, ma non muta automaticamente la classe del veicolo quando la normativa fiscale fa espresso riferimento alla categoria di omologazione.
  • Le disposizioni agevolative in materia fiscale sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore, specie quando la ratio è incentivare il rinnovo del parco mezzi.
  • La direttiva 2003/96/CE non realizza un’armonizzazione completa della fiscalità energetica; pertanto gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nel prevedere esenzioni, riduzioni o regimi differenziati, purché rispettino i livelli minimi e il quadro unionale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLegge applicabile
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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