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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20751/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (esattore)

La controversia

Il debitore ha impugnato davanti al tribunale un'intimazione di pagamento per oltre 216.000 euro emessa dall'agente della riscossione per crediti tributari e non tributari. Ha dedotto, da un lato, che le cartelle poste a base dell'intimazione erano coperte da piani di rateizzazione dei quali non era stata comunicata revoca o decadenza e, comunque, che non ne ricorrevano i presupposti; dall'altro, ha contestato la quantificazione delle somme intimante, sostenendo che non fossero stati decurtati i versamenti già eseguiti. Il tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, affermando la vigenza dei piani di rateizzazione solo per alcune cartelle e la legittimità dell'azione dell'agente di riscossione per le altre. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, deducendo un solo motivo, ma la Corte non ha esaminato il merito del motivo perché ha ritenuto il ricorso non proponibile con il mezzo scelto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata, pur qualificando in modo generico la domanda come "opposizione", decideva sostanzialmente su una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché le censure vertevano sull'attuale diritto dell'agente di procedere esecutivamente: la rateizzazione asseritamente ancora vigente costituiva fatto impeditivo dell'esecuzione, mentre la contestazione dell'importo intimato negava parzialmente il diritto a procedere per alcune somme. Di conseguenza, trattandosi di sentenza di primo grado resa in opposizione all'esecuzione, il rimedio esperibile era l'appello e non il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. e art. 360, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    La sentenza di primo grado è ricorribile per cassazione solo nei limiti del ricorso straordinario, ma non quando sia esperibile l'appello come mezzo ordinario di impugnazione.

  • art. 360, ultimo comma, c.p.c.

    Il ricorso straordinario per cassazione è escluso quando la decisione è impugnabile con appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva del deposito dell'ordinanza.

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    Le doglianze sulla perdurante efficacia della rateizzazione e sulla debenza delle somme intimante integrano opposizione all'esecuzione, perché contestano il diritto di procedere esecutivamente.

  • art. 19 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La richiesta di dilazione di pagamento inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive fino al rigetto o alla decadenza del piano; la sua perdurante operatività costituisce fatto impeditivo dell'esecuzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro del contributo unificato cui si rapporta l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito non qualifica espressamente, o solo in modo meramente apparente, il tipo di opposizione proposta, il giudice dell'impugnazione deve qualificare d'ufficio la domanda in base al contenuto sostanziale delle censure anche ai fini dell'ammissibilità del gravame.
  • Le doglianze che contestano l'esistenza attuale del diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente, perché fondate su un piano di rateizzazione ritenuto ancora efficace, integrano opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
  • La contestazione dell'ammontare intimato, quando mira a negare in tutto o in parte il diritto di procedere per somme già pagate o non dovute, appartiene anch'essa all'opposizione all'esecuzione.
  • Le sentenze di primo grado che decidono su opposizione all'esecuzione sono impugnabili con l'appello; il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile se la decisione è soggetta a impugnazione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRiscossioneImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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