Cassazione Civile, Ordinanza n. 12632/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall'esecuzione di un appalto pubblico per il completamento di un palazzetto dello sport. La società appaltatrice aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, sostenendo che vi fossero gravi carenze progettuali, una sospensione illegittima dei lavori protrattasi per lungo tempo e, più in generale, una violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In via speculare contestava la legittimità della rescissione del contratto operata dal Comune per la mancata ripresa dei lavori dopo l'intimazione ricevuta. Parallelamente, la società chiedeva il riconoscimento di varie riserve economiche e maggiori oneri connessi all'appalto, tra cui quelli per sospensione dei lavori, materiali in cantiere, guardiania, costi di smontaggio e riarmo di travi, oneri di autofinanziamento e lavori eseguiti non contabilizzati. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte le pretese economiche, riconoscendo alcuni maggiori corrispettivi ma respingendo le altre riserve; aveva inoltre escluso l'inadempimento del Comune e ritenuto legittima la rescissione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, nullità e motivazione apparente della sentenza, omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme sull'appalto e sui doveri di buona fede, errata valutazione della CTU e dei rilievi del consulente di parte, nonché erronea quantificazione di alcune voci di spesa. Il Comune ha proposto ricorso incidentale, ma tardivo rispetto ai termini di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i motivi erano formulati in modo promiscuo, non specifico e non autosufficiente, e perché miravano in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle risultanze peritali, attività estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata e che non vi fosse omesso esame di fatti decisivi, poiché i fatti e le riserve erano stati esaminati, anche se con esito sfavorevole alla società ricorrente. Inoltre ha considerato nuove e quindi non esaminabili in cassazione alcune censure sul quadro normativo e sulla quantificazione delle spese generali. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inefficace per tardività, poiché proposto oltre il termine successivo alla notificazione della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente principale, con ulteriore richiamo al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
I motivi che cumulano indistintamente più vizi e si risolvono nella richiesta di rivalutazione del merito non sono scrutinabili in cassazione.
La sentenza deve essere assistita da motivazione effettiva e non meramente apparente; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.
Le doglianze relative alla CTU e alle osservazioni del consulente di parte, se non specifiche e autosufficienti, non consentono il sindacato di legittimità.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; non ha condotto a un accoglimento perché le censure si traducevano in un riesame del merito.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso la violazione, rilevando l'adeguatezza della motivazione.
art. 30 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
Invocato per sostenere l'illegittimità della sospensione dei lavori e l'inadempimento della stazione appaltante; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamati per sostenere la risoluzione per inadempimento; la Corte di merito aveva escluso l'inadempimento del Comune e la Cassazione non ha rivalutato il fatto.
Richiamati in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'apprezzamento di merito.
r.d. 25 maggio 1895, n. 350
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella gestione dell'appalto; la relativa doglianza non è stata esaminata per difetto di autosufficienza e novità.
d.m. 29 maggio 1895
Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina esecutiva e quantificazione di alcune voci; la censura è stata reputata inammissibile.
art. 30, comma 2, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
Invocato per sostenere che la sospensione fosse ingiustificata e oltre il limite consentito; la questione è stata trattata come fatto non riesaminabile o come questione nuova.
art. 14 l. 10 dicembre 1981, n. 741
Invocato per sostenere la misura delle spese generali; la censura è stata ritenuta priva di autosufficienza e nuova.
art. 20 d.m. 29 maggio 1895
Richiamato dalla ricorrente per la quantificazione delle spese generali; non esaminato nel merito per le ragioni di inammissibilità.
Il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il controricorso sia notificato oltre il termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del fatto o delle risultanze peritali: il controllo di legittimità riguarda la correttezza giuridica e la tenuta logica della decisione, non la rivalutazione del merito.
- Un motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e riferibile alla decisione impugnata: è inammissibile il motivo che cumula indistintamente censure diverse, riproduce integralmente atti e perizie senza sintetizzarne i profili decisivi, o si limita a riproporre difese già respinte in appello.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto storico sia stato comunque esaminato dal giudice di merito, anche se valutato in modo sfavorevole alla parte ricorrente.
- La contestazione della CTU e delle osservazioni del consulente di parte deve indicare in modo puntuale il contenuto delle censure, il loro tempestivo svolgimento nel processo di merito e il nesso con la decisione impugnata; in mancanza, la doglianza non è scrutinabile.
- Questioni di diritto non dedotte e trattate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Nel rapporto di appalto, l'accertamento dell'inadempimento della stazione appaltante, della legittimità della sospensione dei lavori e della fondatezza delle riserve economiche dipende primariamente da valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, salvo errori di diritto o motivazione solo apparente.
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