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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8076/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova del 7/10/2024 che aveva rigettato l'appello cautelare del Pubblico ministero avverso il decreto del GIP del 10/9/2024. Il PM chiedeva il sequestro preventivo di una porzione dell'area adibita a discoteca e degli apparecchi di riproduzione sonora a fini impeditivi per evitare la reiterazione del reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e della quiete pubblica). Il Tribunale aveva escluso la rilevanza penale ritenendo la fattispecie riconducibile a illecito amministrativo (art. 10, comma 2, L. 447/1995) e a rapporti di vicinato, perché le abitazioni potenzialmente disturbate sarebbero poche e diradate. Il ricorso per cassazione denunciava l'errata applicazione degli artt. 659 c.p., 844 c.c. e 10, comma 2, L. 447/1995 e sosteneva che per integrare l'art. 659 c.p. è sufficiente l'idoneità delle emissioni sonore a turbare la pubblica quiete in modo da raggiungere un numero indeterminato di persone, anche se raccolte in ambito territoriale ristretto; il Tribunale avrebbe sbagliato nel valutare la limitata densità abitativa come ostativa alla rilevanza penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Genova per un nuovo esame dell'appello cautelare. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. non è necessaria né la vastità dell'area interessata né il disturbo di un numero rilevante di persone: è sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito territoriale circoscritto. Pertanto il Tribunale aveva interpretato erroneamente la norma degradando la fattispecie al solo ambito amministrativo/tra privati in presenza di superamento dei limiti acustici e di pluralità di edifici potenzialmente esposti.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Protegge la tranquillità pubblica; la condotta è integrata se le emissioni sonore hanno diffusività tale da risultare potenzialmente avvertibili da un numero indeterminato di persone; non richiede un'area vasta né un numero minimo di persone disturbate

  • art. 844 cod. civ.

    Norma civilistica sulle immissioni moleste fra proprietà; richiamata per distinguere profili civilistici/condominiali da profili penali, senza escludere che la stessa condotta possa assumere rilevanza penale quando ricorra la idoneità a turbare la pubblica quiete

  • art. 10, secondo comma, L. 447/1995

    art. 10, secondo comma, legge 447/1995

    Previsione amministrativa relativa all'inosservanza dei limiti di emissione sonora; il superamento dei limiti rileva come elemento tecnico ma non esclude automaticamente la configurabilità del reato previsto dall'art. 659 c.p.

  • art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione o erronea applicazione della legge penale, invocato dal ricorrente per censurare l'errata interpretazione di norme penali e civili

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 659 c.p. non è necessario che l'area interessata dalle emissioni sia vasta: rileva l'idoneità del rumore a turbare la pubblica quiete di un numero indeterminato di persone, anche in ambito territoriale ristretto
  • La limitata densità abitativa o la predeterminabilità del numero di edifici/abitanti non esclude automaticamente la rilevanza penale; la valutazione è sul potenziale offensivo e diffusivo del rumore
  • Il superamento dei limiti fissati dalla normativa acustica (L. 447/1995) è elemento significativo ma non sostitutivo dell'accertamento penale: occorre valutare l'idoneità a turbare la collettività
  • Il giudice del merito può fondare il proprio convincimento non solo su accertamenti tecnici ma anche su altri dati fattuali oggettivi idonei a dimostrare la diffusività e la idoneità disturbante delle emissioni
  • Nelle impugnazioni cautelari finalizzate a misure preventive (es. sequestro preventivo) il Tribunale deve valutare la necessità e l'urgenza alla luce della potenziale reiterazione del reato e della diffusività del disturbo; l'errore di valutazione può giustificare l'annullamento e il rinvio

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