Cassazione Civile, Ordinanza n. 22501/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da un avvocato per ottenere la liquidazione dei compensi professionali relativi all'attività svolta in favore della cliente. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda con ordinanza emessa in composizione monocratica. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che il Tribunale avrebbe deciso la causa in composizione monocratica e con rito sommario ordinario anziché collegiale e secondo il rito speciale previsto per la liquidazione degli onorari degli avvocati. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché il giudizio era stato introdotto con il rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c. e il Tribunale non aveva disposto il mutamento del rito né aveva chiaramente seguito il rito speciale del D.Lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado doveva essere impugnato con appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., non con ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio dell'apparenza e quello di ultrattività del rito. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non ha svolto difese. È stato disposto l'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Indica il rito sommario ordinario con cui il giudizio era stato introdotto.
Contro il provvedimento reso nel rito sommario ordinario l'impugnazione corretta è l'appello, non il ricorso per cassazione per saltum, salvo accordo delle parti.
art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011
È il rito speciale per la liquidazione degli onorari degli avvocati; la sua applicabilità dipende dal concreto svolgimento del procedimento e dalla qualificazione operata dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Consente di porre a carico del ricorrente, in caso di inammissibilità, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'individuazione del mezzo di impugnazione va compiuta in base alla qualificazione dell'azione e del provvedimento data dal giudice, secondo il principio dell'apparenza, a prescindere dalla correttezza di tale qualificazione.
- Quando un giudizio per la liquidazione dei compensi professionali è introdotto con rito sommario ordinario e il giudice di primo grado non dispone il mutamento del rito in quello speciale, il provvedimento va impugnato con appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
- Non è proponibile ricorso per cassazione per saltum contro il provvedimento emesso nel rito sommario ordinario se non nei casi previsti dalla legge, incluso l'accordo delle parti.
- Il mutamento del rito erroneamente iniziato compete al giudice; la scelta del rito concretamente seguita nel processo rileva ai fini della determinazione del rimedio impugnatorio.
Come è indicizzato
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