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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21683/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, rideterminando un maggior reddito in relazione a operazioni inesistenti, sottofatturazioni e omessa dichiarazione di proventi. Su tale presupposto chiedeva l'adozione di misura cautelare ex art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997, mediante iscrizione ipotecaria sui beni immobili della contribuente, fino al limite di euro 450.000. La CTP aveva accolto la richiesta ritenendo sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora, non ostativo il conferimento del bene in fondo patrimoniale. La CTR, su appello della contribuente, aveva invece riformato la decisione, ritenendo che l'obbligazione tributaria, sorta nell'esercizio dell'attività d'impresa, fosse estranea ai bisogni della famiglia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione degli artt. 167, 170 e 2697 c.c., per avere la CTR escluso la aggredibilità dei beni del fondo patrimoniale senza considerare che il debito tributario può essere strumentale ai bisogni familiari e che incombeva sulla contribuente provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; (2) violazione degli artt. 32 e 7 d.P.R. n. 600 del 1973, 22 d.lgs. n. 472 del 1997, 112 e 115 c.p.c., per avere la CTR trascurato le presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari e la pluralità dei titoli posti a base della pretesa cautelare. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e inammissibile il secondo per carenza d'interesse, poiché la censura investiva un profilo che, nella struttura della decisione impugnata, costituiva un mero obiter e non il reale fondamento della statuizione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia con rinvio alla medesima Commissione in diversa composizione, anche per le spese. La decisione impugnata è stata annullata perché il giudice di merito aveva erroneamente escluso, in astratto, la possibilità di aggressione del fondo patrimoniale per un debito tributario derivante dall'attività imprenditoriale di uno dei coniugi, senza applicare correttamente i criteri dell'art. 170 c.c. e senza porre a carico della contribuente la prova dell'estraneità del debito ai bisogni familiari e della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La censura sugli accertamenti bancari è stata invece ritenuta priva di interesse nel concreto, perché non incideva sulla ratio della sentenza d'appello, che aveva già risolto la questione sul diverso profilo del fondo patrimoniale.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997

    consente la richiesta di misura cautelare mediante iscrizione ipotecaria a tutela del credito erariale; la disciplina è ritenuta assimilabile, per i profili rilevanti, a quella della riscossione coattiva ai fini dell'applicazione dell'art. 170 c.c.

  • art. 167 c.c.

    regola la costituzione del fondo patrimoniale, ma non sottrae automaticamente i beni all'azione del creditore; occorre verificare la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 170 c.c.

  • art. 170 c.c.

    l'esecuzione o l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è legittima se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità di esso a tali bisogni; il criterio rilevante è il rapporto tra fatto generatore del debito e bisogni familiari, non la natura formale dell'obbligazione.

  • art. 2697 c.c.

    incombe sul debitore opponente l'onere di provare non solo l'esistenza e l'opponibilità del fondo patrimoniale, ma anche che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari.

  • art. 148 c.c.

    richiamato per evidenziare che i bisogni della famiglia gravano su entrambi i coniugi in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro, sicché non è corretto individuare in astratto quale attività coniugale sia direttamente collegata ai bisogni familiari.

  • art. 316 bis c.c.

    richiamato come norma oggi corrispondente all'art. 148 c.c., per ribadire la ripartizione dell'obbligo di contribuzione familiare tra i coniugi.

  • art. 32, primo comma, n. 2 d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni desumibili dagli accertamenti bancari.

  • art. 7 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulle presunzioni bancarie, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza d'interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata per omessa considerazione di plurimi titoli della ripresa, ma senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata per mancata valutazione dei movimenti bancari non giustificati, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità/violazione processuale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'aggressione dei beni compresi in un fondo patrimoniale, il criterio decisivo non è la natura dell'obbligazione (anche tributaria o derivante da attività d'impresa), ma la relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, intesi in senso ampio.
  • Il debitore che opponga il fondo patrimoniale deve provare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo, sia che il debito è estraneo ai bisogni familiari; tale estraneità non può essere presunta dal giudice.
  • L'esecuzione o la misura cautelare sui beni del fondo è legittima anche quando il debito provenga dall'attività professionale o imprenditoriale di un coniuge, se il fatto generatore è funzionale al soddisfacimento dei bisogni familiari o al potenziamento della capacità lavorativa del coniuge.
  • Nella valutazione dei bisogni della famiglia non è corretto adottare un criterio astratto fondato sulla contrapposizione tra le attività svolte dai coniugi; occorre un accertamento concreto della destinazione dei proventi e della finalità del debito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per carenza d'interesse quando censura un passaggio della decisione che non costituisce la ratio decidendi, ma un mero obiter dictum privo di incidenza sul dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniProprietà
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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