Cassazione Penale, Sentenza n. 44600/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di Pace di Bari alla multa di euro 10.000,00 per il reato di cui all'art. 14, comma 5‑quater, d.lgs. 25/07/1998 n. 286 (mancato ottemperamento all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni), in relazione a fatti del 17/03/2016 e a una precedente notifica del 09/06/2010. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) nullità processuali e violazione del diritto di difesa per mancata notifica e per inesattezze nel verbale di elezione di domicilio (art. 6 CEDU, artt. 420‑bis co.2 e 420‑quater c.p.p.), sostenendo di non essere stato messo a conoscenza del procedimento; (2) vizio di motivazione per omessa pronuncia e mancata motivazione in ordine alla richiesta difensiva di concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (richiamando artt. 62‑bis, 133, 163 e 164 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo legittima la procedura di dichiarazione di irreperibilità e la regolarità delle notifiche, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Questura (verbali di vane ricerche e consultazione delle banche dati SDI, SIDET, DAP e delle anagrafi comunali) e richiamando i criteri dell'art. 159 c.p.p. Tuttavia ha accolto il secondo motivo: il G.d.P. non ha pronunciato né motivato la decisione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena. Per tale omissione la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quei profili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Giudice di Pace di Bari (in diversa persona fisica), mentre il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5‑quater
Norma utilizzata per la condanna: punisce il mancato ottemperamento all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine assegnato; applicata come titolo di reato nel caso di specie.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 (CEDU)
Invocata dal ricorrente per vizio procedurale/diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che le garanzie processuali erano rispettate alla luce della regolare procedura di irreperibilità e notifica.
codice di procedura penale, art. 420‑bis, comma 2
Norma relativa alle nullità processuali richiamata dal ricorrente; la Corte non ha riconosciuto alcuna nullità in presenza della regolare dichiarazione di irreperibilità e delle ricerche eseguite.
codice di procedura penale, art. 420‑quater
Richiamata in tema di nullità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per dichiarare nullità derivanti da carenze nelle notifiche, avendo il G.d.P. eseguito gli accertamenti richiesti.
codice di procedura penale, art. 159
La Corte chiarisce che il decreto di irreperibilità è legittimo se le ricerche previste dall'art. 159 (luogo di nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora, luogo di lavoro, amministrazione carceraria centrale) sono state eseguite in modo completo con i dati disponibili al momento; l'irreperibilità è relativa e va valutata sulla base delle risultanze conoscibili al tempo delle ricerche.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice ha l'obbligo di motivare sia l'attribuzione sia l'esclusione delle attenuanti generiche e non può presumere o tacere tale valutazione.
Regola la determinazione della pena: richiamata nel contesto dell'obbligo di motivazione quando si tratta di adeguare la sanzione per circostanze attenuanti.
Norma sulle circostanze che incidono sulla pena (incluso l'intervento sulle modalità di trattamento sanzionatorio); richiamata perché collegata alla richiesta di attenuanti e al conteggio della pena.
Regola la sospensione condizionale della pena: la Corte afferma che la mancata considerazione o motivazione sulla richiesta della sospensione condizionale determina l'annullamento e il rinvio, poiché la valutazione prognostica è di merito e richiede motivazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di irreperibilità ai sensi dell'art. 159 c.p.p. è valutata sulla base delle ricerche effettuate e delle risultanze conosciute al momento: se le ricerche (anagrafe, banche dati, verbali di vane ricerche) sono state compiute regolarmente, la notificazione può essere considerata valida e le eccezioni per mancata conoscenza del procedimento saranno difficili da accogliere.
- Il mancato esame o la mancata motivazione da parte del giudice in ordine a richieste difensive rilevanti (es. concessione delle circostanze attenuanti generiche o della sospensione condizionale della pena) costituisce vizio che comporta annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio su quegli specifici punti.
- Il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente sia l'attribuzione sia l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche: non è ammessa una decisione silente o presuntiva sulla meritevolezza della mitigazione.
- La richiesta della sospensione condizionale della pena comporta una valutazione prognostica di merito (art. 164 c.p.); l'omessa considerazione di tale richiesta in sede di decisione è motivo di annullamento perché sottratta al mero controllo di legittimità senza adeguata motivazione.
- In caso di annullamento parziale di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace la decisione di rinvio deve essere affidata a diverso Giudice di Pace dello stesso ufficio (diversa persona fisica), per garantire imparzialità e nuova valutazione di merito.
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